C.E.R. Nazionale: Il GSE apre la strada a Comunità Energetiche che abbraccino l’intero territorio nazionale e non siano vincolate alle singole zone di mercato

Negli ultimi mesi, si è discusso molto sulla possibilità di creare Comunità Energetiche Rinnovabili (CER) che comprendano più configurazioni energetiche e su come queste configurazioni debbano essere gestite dal punto di vista geografico e infrastrutturale. Operatori del settore, interessati a beneficiare degli incentivi previsti dal GSE, ci hanno spesso posto quesiti in merito, cercando di capire se sia possibile creare una CER su scala più ampia, includendo configurazioni con punti di connessione a cabine primarie differenti o estendendo l’area di operatività su una base nazionale.

Per rispondere a queste domande, è indispensabile preliminarmente fare riferimento alla normativa attuale e, soprattutto, ai chiarimenti recentemente forniti dal GSE.

Il quadro normativo attuale Il Decreto CER (DM n. 414/2023), all’art. 3, comma 2, lettera d), stabilisce che gli incentivi per la condivisione dell’energia si applicano solo agli impianti di produzione e ai punti di prelievo che sono connessi alla rete di distribuzione tramite la medesima cabina primaria. Tale vincolo è stato ulteriormente ribadito all’art. 4, comma 1, dove viene specificato che solo l’energia condivisa nell’ambito della stessa cabina primaria può beneficiare di una tariffa incentivante.

Questa limitazione geografica è confermata anche nelle FAQ ministeriali, che chiariscono come tutti i produttori e consumatori di una CER debbano essere ubicati nell’area geografica connessa alla stessa cabina primaria per avere accesso agli incentivi.

Le regole operative del GSE Anche le Regole Operative CACER e TIAD forniscono indicazioni simili: i punti di connessione dei clienti finali e degli impianti di produzione devono trovarsi nell’area sottesa alla stessa cabina primaria. Prima di presentare una richiesta di accesso agli incentivi, il Referente della CER è tenuto a verificare che tutti i punti di connessione appartengano a questa stessa area.

I chiarimenti del GSE: Per fare definitiva chiarezza del quadro normativo, è stato necessario rivolgersi direttamente al GSE, l’ente responsabile della gestione degli incentivi, per ottenere delucidazioni definitive.

Sulla base di apposita domanda, il GSE ha recentemente chiarito tre punti fondamentali:

  1. È possibile creare un soggetto giuridico CER che comprenda più configurazioni energetiche: in altre parole, una CER può essere composta da diverse configurazioni, ognuna delle quali rappresenta una realtà distinta ma coordinata all’interno della comunità.
  2. Ogni configurazione deve fare riferimento alla medesima cabina primaria: tutte le connessioni di una singola configurazione devono trovarsi sotto la stessa cabina primaria.
  3. Le configurazioni all’interno di una stessa CER non devono necessariamente appartenere alla stessa zona di mercato: con la pubblicazione di una FAQ il 17 ottobre 2024, il GSE (dopo una interlocuzione con il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica) ha finalmente fornito un’ulteriore precisazione attesa e auspicata dagli operatori: è ora possibile costituire una CER nazionale, che può coprire l’intero territorio italiano, superando il vincolo delle singole zone di mercato. Questo chiarimento rappresenta un importante passo avanti, poiché offre l’opportunità di costituire CER estese a livello nazionale, rendendo più agevole la creazione di comunità energetiche ampie, in grado di attrarre investimenti e di sviluppare governance nazionali. La possibilità di creare CER nazionali favorisce soprattutto quegli operatori e imprese intenzionati a sviluppare Comunità Energetiche su larga scala, come gli “aggregatori” che, nel contesto del modello di “community energy building”, potranno ora strutturare realtà di maggiore ampiezza e diversificazione. Questo sviluppo supera l’originaria impostazione “territoriale” delle CER concepite dal legislatore italiano e apre la strada a scenari più complessi, in cui le CER possono variare da comunità locali a vere e proprie strutture nazionali.

Sembrerebbe, peraltro, non esistere un limite specifico al numero di configurazioni che possono essere costituite sotto una stessa cabina primaria. Ogni configurazione dovrà rispettare i requisiti normativi, tra cui la connessione alla medesima cabina primaria, come stabilito dal Decreto Legislativo 199/2021 e dalle delibere dell’ARERA. Pertanto, sarà possibile creare più configurazioni all’interno dell’area servita dalla stessa cabina primaria, purché ciascuna rispetti le condizioni previste dalla normativa vigente.


Per maggiori informazioni è possibile contattare l’autore.

Avv. Francesco Pezone 
f.pezone@italaw.it
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