Lo scorso 23 gennaio 2024 è stato pubblicato sul sito del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) il cosiddetto Decreto CER (Comunità Energetiche Rinnovabili), entrato in vigore il giorno successivo.
Per la definizione delle CER occorre fare rinvio all’art. 31 del d.lgs. del 15.12.2021, n. 199, che le definisce come sistemi associativi aperti che:
– hanno la finalità di “fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai suoi soci o membri o alle aree locali in cui opera la comunità” (e non, invece, quella di realizzare profitti finanziari il che significa che, in caso di superamento di determinate soglie di condivisione dell’energia, i conseguenti benefici economici devono essere destinati ai membri della CER e, comunque, questi benefici economici devono essere utilizzati per finalità sociali aventi ricadute sui territori dove sono ubicati gli impianti);
– e possono essere formate da “persone fisiche, PMI, associazioni con personalità giuridica di diritto privato, enti territoriali e autorità locali, ivi incluse le amministrazioni comunali, gli enti di ricerca e formazione, gli enti religiosi, quelli del terzo settore e di protezione ambientale nonché le amministrazioni locali”.
Per il consumatore costituire una CER presenta il vantaggio di autoprodurre energia da fonti rinnovabili, con un minor costo dell’energia. Con il Decreto CER il Legislatore italiano ha inteso proprio agevolare le configurazioni di autoconsumo qui in esame.
Il decreto prevede che il GSE entro 30 giorni dall’entrata in vigore del Decreto pubblicherà le Regole operative. Successivamente, disporrà di ulteriori 45 giorni per avviare la piattaforma per l’invio delle richieste di accesso all’incentivo. Il GSE è inoltre deputato a svolgere attività di monitoraggio.
Il decreto, nel perseguire gli obiettivi di decarbonizzazione al 2030 fissati dall’Unione Europea, disciplina le modalità di incentivazione per sostenere l’energia elettrica prodotta da impianti da fonti rinnovabili inseriti in configurazioni di autoconsumo.
Il decreto prevede due tipi di agevolazioni (regolate, rispettivamente, al titolo II ed al titolo III): si tratta, da un lato, di una tariffa incentivante (infra A); e, dall’altro lato, di un contributo a fondo perduto (infra B).
La prima agevolazione prevede l’applicazione di una tariffa incentivante sulla quota di energia condivisa per gli impianti a fonti rinnovabili, che non superino 1 MW, i cui beneficiari sono configurazioni di autoconsumo per la condivisione dell’energia rinnovabile (CACER) e le CER, ove siano già costituite alla data di entrata in esercizio degli impianti ([1]). Inoltre, gli impianti di produzione e i punti di prelievo facenti parte delle CER devono essere connessi alla rete di distribuzione tramite punti di connessione facenti parte dell’area sottesa alla medesima cabina primaria.
L’erogazione della tariffa premio è prevista per un periodo di 20 anni dalla data di entrata in esercizio dell’impianto. In caso di potenziamenti di impianti esistenti gli incentivi si applicano limitatamente alla nuova sezione.
Per accedere agli incentivi è necessario presentare una domanda antro i 120 giorni successivi alla data di entrata in esercizio degli impianti sul sito del GSE.
La seconda agevolazione prevede l’erogazione di contributi in conto capitale fino al 40 per cento dei costi ammissibili per lo sviluppo delle CER (e delle configurazioni di autoconsumo collettivo) nei comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti attraverso la realizzazione di impianti a fonti rinnovabili, anche abbinati a sistemi di accumulo di energia.
Si rammenta che:
Su richiesta, è prevista un’anticipazione fino al 10% del contributo o, in alternativa, sulla base delle spese effettivamente sostenute. Vengono poi erogate le quote a saldo sulla base della richiesta di rimborso finale. Il costo di investimento massimo di riferimento per l’erogazione del finanziamento è posto pari a 1.500 €/kW, per impianti fino a 20 kW, a 1.200 €/kW, per impianti di potenza superiore a 20 kW e fino a 200 kW, e 1.050 €/kW, per impianti di potenza superiore a 200 kW e fino a 1.000 kW.
Le spese ammissibili sono elencate nell’allegato 2 e prevedono:
La tariffa incentivante prevede una parte fissa ed una parte variabile. La parte fissa è modulata in base alla taglia dell’impianto. La parte variabile è, invece, parametrata in funzione del prezzo di mercato dell’energia (Pz, prezzo zonale orario).
Il Decreto prevede la seguente formula:
Valore massimo: 100 €/MWh.
b) per impianti di potenza > 200 kW e ≤600 kW à TIP: 70€/MWh + max (0; 180 – Pz)
Valore massimo: 110 €/MWh.
c) Per impianti di potenza ≤ 200 kW à TIP: 80€/MWh + max (0; 180 – Pz)
Valore massimo: 120 €/MWh
Esempio 1. Impianto di potenza 900Kwp. Pz 100€/MWh. L’incentivo sarà pari al TIP + la differenza tra 180 e il Pz (80€/MWh) fino a un massimo di 100€/MWh. Quindi l’incentivo sarà 100€MWh, perché la formula dà un incentivo maggiore del cap (60+80=140€).
Esempio 2. Impianto di potenza 900Kwp. Pz 200€/MWh. L’incentivo sarà pari al TIP + la differenza tra 180 e il Pz (-20€/MWh) fino a un massimo di 100€/MWh. Quindi l’incentivo sarà solo il tip 60€MWh, perché la formula dà un risultato negativo (60+(-20)=40€).
Esempio 3. Impianto di potenza 900Kwp. Pz 150€/MWh. L’incentivo sarà pari al TIP + la differenza tra 180 e il Pz (30€/MWh) fino a un massimo di 100€/MWh. Quindi l’incentivo sarà 90€MWh (60+30 = 90€).
Per impianti fotovoltaici la tariffa premio è corretta per tenere conto dei diversi livelli di insolazione come segue:
Piemonte, Trentino-Alto Adige, Valle d’Aosta, Veneto) + 10 €/MWh
TIP Conto Capitale = Tip * (1 – F)
Dove F è un parametro che, nella generalità dei casi, varia linearmente tra 0, nel caso in cui non sia previsto alcun contributo in conto capitale, e un valore pari a 0,50, nel caso di contributo in conto capitale pari al 40% dell’investimento.
Tale fattore di riduzione non trova applicazione in relazione all’energia elettrica condivisa da punti di prelievo nella titolarità di enti territoriali e autorità locali, enti religiosi, enti del terzo settore e di protezione ambientale.
Il Decreto ha causato immediatamente dubbi interpretativi in relazione ai soggetti beneficiari degli incentivi. Infatti, in base all’art. 3, comma 2, lett. c) del Decreto gli “incentivi […] si applicano a impianti a fonti rinnovabili, inclusi i potenziamenti” a condizione che “le Comunità energetiche rinnovabili” risultino “già regolarmente costituite alla data di entrata in esercizio degli impianti che accedono al beneficio [omissis]”.
Tuttavia, i numerosi impianti che erano stati costruiti già a partire dal d.lgs. n. 199/2021 in attesa del Decreto, non potrebbero ora accedere alle agevolazioni poichè le CER a cui essi avrebbero dovuto aderire, non erano ancora state costituite alla data di entrata in esercizio.
Sulla base di tali premesse, l’on. Ilaria Fontana ha presentato un’interrogazione in Commissione VIII Ambiente alla Camera, chiedendo chiarimenti sull’ambito di applicazione del Decreto. Secondo l’on. Fontana, la previsione di cui all’art. 3, comma 2, lett. c) del Decreto sarebbe in contrasto con il d.lgs. n. 199/2021 e si risolverebbe in una penalizzazione per gli impianti fotovoltaici già realizzati nelle more dell’emanazione dei decreti attuativi.
Il MASE, in risposta all’interrogazione, ha sottolineato come le nuove linee guida in materia di aiuti di Stato energia e ambiente, pubblicate dopo l’entrata in vigore del d.lgs. n. 199/2021, hanno rafforzato le prescrizioni relative all’effetto incentivante, mettendone in discussione la sussistenza nel caso di progetti i cui lavori di realizzazione siano stati avviati prima della data di presentazione dell’istanza di ammissione alle relative misure incentivanti, ribadendo che “l’accesso alla misura tariffaria è consentito anche a seguito dell’entrata in esercizio degli impianti”, a condizione che “possa dimostrarsi che l’impianto sia stato progettato, sin dal principio, come «impianto di comunità» e, dunque, con l’obiettivo di accedere all’apposito regime incentivante”.
Tutti gli ulteriori aspetti operativi della misura di incentivazione, tra cui le modalità con cui dovranno essere rispettati i requisiti di accesso, saranno chiariti dal GSE con la pubblicazione delle cc.dd. Regole Tecniche, nell’ottica di garantire la più ampia diffusione delle CER.
[1] Sul punto si veda il successivo §VII, per i chiarimenti del MASE in merito.
[2] Per una migliore comprensione del meccanismo è possibile fare riferimento alla pagina del RSE https://dossierse.it/19-2023-cer-e-autoconsumo-collettivo-alcune-simulazioni-numeriche-alla-luce-della-nuova-regolazione/
Per maggiori informazioni è possibile contattare l’autore. Avv. Francesco Pezone f.pezone@italaw.it www.italaw.it