A.1 La comunicazione di fine lavori è requisito essenziale per l’accesso agli incentivi del “secondo conto energia”: lo stabilisce il TAR Lazio
Con una recentissima sentenza del 12 gennaio 2024, il TAR Lazio, Sezione III-ter, ha affermato che il termine del 31.12.2010 (per presentare la comunicazione di fine lavori all’Amministrazione competente al rilascio dell’autorizzazione, al gestore di rete e al GSE) previsto dall’art. 1-septies del D.L. n. 105/2010 per accedere alle tariffe incentivanti previste dal “secondo conto energia” ha natura perentoria. Per costante giurisprudenza, infatti, “l’obbligo di legge di inviare la comunicazione di fine lavori … entro la data del 31 dicembre 2010 rientra tra quelle norme che, in materia di incentivazione, prevedono requisiti anche di carattere meramente formale e che vanno rispettate in modo puntuale e rigoroso, preferendosi comunque una interpretazione formalistica delle regole che presiedono alla concessione di danaro pubblico che garantisca la par condicio tra i soggetti beneficiari”.
(Venerdì 12 gennaio 2024, www.giustiziaamministrativa.it)
A.2 Comunità Energetiche: al via campagna informativa e regole operative
Il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica Picchetto, nel rispondere a un’interrogazione alla Camera, ha comunicato l’intento del MASE di avviare una campagna informativa sulle Comunità energetiche (Cer), il cui decreto si trova alla registrazione della Corte dei Conti. In questo lasso di tempo, il ministero intende procedere alla pubblicazione online sul sito di Faq (frequently asked questions) e alla diffusione di informazioni tramite web e social, nonché all’organizzazione di una serie di incontri sulle Cer su tutto il territorio nazionale. Infine – ha aggiunto il ministro – “in occasione delle più rilevanti fiere e manifestazioni sui temi dell’energia e dell’ambiente, il MASE porrà questo tema al centro della propria partecipazione”. Per quanto riguarda aspetti più tecnici, il MASE “sta predisponendo, in stretta collaborazione con il Gse, le regole operative”, che riporteranno “i moduli precompilati per facilitare la presentazione delle domande”.
(Mercoledì 17 gennaio 2024, www.quotidianoenergia.it)
A.3 DL Energia: presentati emendamenti
Nella seduta del 17 gennaio, le commissioni Ambiente e Attività produttive della Camera hanno cominciato a votare sugli emendamenti agli articoli 1 e 2 del DL Energia. Nello specifico, le commissioni hanno approvato emendamenti che permettono l’accesso alla nuova energy release anche a soggetti terzi con i quali le aziende energivore sottoscrivono, anche indirettamente, contratti Ppa; modifiche che riducono a 200 kW la potenza minima degli impianti rinnovabili che partecipano al meccanismo dell’energy release e riformulazioni dei criteri di fissazione del prezzo nella gas release, basando il contratto per differenza a due vie sull’IG Index del Gme e non più sul Psv.
(Giovedì 18 gennaio 2024, dalla Staffetta Quotidiana)
Contrattualistica
B.1. Requisiti formali dei contratti stipulati con la PA
Il Tribunale di Novara, con sentenza del 16 novembre 2023, ha stabilito che, “in deroga al generale principio di libertà della forma del contratto, ai sensi del R.D. n. 2440 del 1923”, un contratto stipulato con la Pubblica Amministrazione deve sempre avere “forma scritta, a pena di nullità ex art. 1418 c.c., salvo i casi in cui la legislazione ammetta una deroga a tale forma”. Tale scrittura “non può essere sostituita da altri mezzi probatori e neanche dal comportamento processuale delle parti, che pure abbiano concordemente ammesso l’esistenza del diritto costituito con l’atto non esibito”. Di conseguenza, la fattura commerciale “è un mero documento contabile avente formazione unilaterale, che non costituisce titolo negoziale e non fornisce alcuna prova riguardo l’esistenza del rapporto contrattuale su cui si fonda”. Inoltre, il Tribunale di Novara, nella stessa sentenza, ha ribadito che l’azione di arricchimento senza causa ex art. 2041 e seguenti c.c. è azione di carattere residuale, che è “ammissibile solo ove il danneggiato, per farsi indennizzare del pregiudizio patito, non possa esperire altro rimedio”.
(Lunedì 15 gennaio 2024, dal “Quotidiano Giuridico”)
Imposte
B.2 Sì al rimborso dell’imposta addizionale sulle accise per la fornitura di energia elettrica
Secondo il Tribunale di Verona (sentenza del 6 dicembre 2023), deve essere riconosciuto il diritto al rimborso, anche al consumatore finale, delle addizionali alle accise sull’energia elettrica, in quanto la disciplina di riferimento (art. 6, comma 3, del D.L. n. 511/1998, e successive modificazioni) è contraria al diritto europeo ed è quindi suscettibile di disapplicazione. Infatti, le addizionali non hanno “finalità specifiche”, come richiesto dall’art. 1, par. 2, Direttiva 2008/118/CE, ma soltanto finalità di integrazione del bilancio degli enti locali. Le addizionali in questione sono, al di là del nomen iuris, un tributo autonomo e quindi debbono soggiacere alla normativa europea richiamata.
(Giovedì 18 gennaio 2024, dal “Quotidiano Giuridico”)
Società, Banca e Impresa
B.3 Calcolo della maggioranza per la delibera di trasformazione da Sas in Srl
Il Tribunale di Salerno, con ordinanza del 31 ottobre 2023, ha riconosciuto che anche nelle società di persone costituite prima della riforma del diritto societario la trasformazione in società di capitali può essere sancita dalla maggioranza dei soci calcolata in base alla partecipazione agli utili ai sensi dell’art. 2500 ter c.c.
(Mercoledì 17 gennaio 2024, dal “Quotidiano Giuridico”)