Settimana 12/2025 Rassegna Stampa

A. Energy Law

A1. Il Tribunale dell’Unione Europea conferma la legittimità del “price cap” iberico 

Il Tribunale dell’Unione Europea ha confermato la legittimità del price cap iberico, il meccanismo introdotto da Spagna e Portogallo per calmierare i prezzi dell’energia elettrica nel mercato iberico (Mibel). Nella sentenza pubblicata il 12 marzo, il Tribunale ha stabilito che il tetto al prezzo dei combustibili utilizzati nella generazione elettrica, in particolare il gas, rispetta il principio della libera formazione dei prezzi dell’energia e risulta necessario per affrontare una situazione di crisi. Il meccanismo prevedeva un contributo economico ai produttori di elettricità da fonti termoelettriche, finanziato attraverso una tassa sugli acquirenti di elettricità beneficiari della misura e tramite la rendita di congestione con la Francia del gestore di rete spagnolo Ree. La sentenza respinge il ricorso di alcune aziende spagnole, che contestavano la decisione della Commissione Europea del giugno 2022 di approvare il meccanismo. Il Tribunale ha chiarito che l’intervento si è limitato alla formazione dei prezzi del mercato all’ingrosso, senza influenzare quello al dettaglio. Inoltre, ha sottolineato che la misura mirava a ridurre i prezzi dell’energia in un contesto di forte pressione al rialzo dei costi dei combustibili, risultando conforme alle norme UE sugli aiuti di Stato per situazioni di grave crisi economica. La ministra spagnola della Transizione, Sara Aagesen, ha accolto positivamente la decisione, evidenziando che il price cap ha permesso ai consumatori spagnoli di risparmiare oltre 5,1 miliardi di euro. 

(Giovedì 13 marzo 2025, da www.quotidianoenergia.it) 

A.2 Abruzzo, via libera alla legge sulle aree idonee per le rinnovabili 

Il Consiglio regionale dell’Abruzzo ha approvato a maggioranza il progetto di legge che disciplina l’individuazione delle aree idonee e non idonee all’installazione di impianti da fonti di energia rinnovabile. L’opposizione si è astenuta, ma la norma è stata ritenuta un passo avanti verso l’incremento della produzione energetica sostenibile, nel rispetto del paesaggio e dell’ambiente. Questo provvedimento consentirà all’Abruzzo di contribuire al raggiungimento degli obiettivi energetici nazionali ed europei, con una tutela attenta del nostro straordinario patrimonio naturale. Secondo il decreto ministeriale, la Regione dovrà rispettare specifici target di produzione annuale, partendo da 640 MW nel 2025 fino ad arrivare a 2.092 MW nel 2030. La legge individua come aree idonee per gli impianti le zone già occupate da strutture esistenti, le cave e miniere dismesse o ripristinate, siti industriali e aree agricole specifiche, con particolare attenzione agli impianti fotovoltaici e di biometano. Al contrario, sono state dichiarate non idonee le aree sottoposte a tutela paesaggistica e ambientale, comprese le zone della Rete Natura 2000, le aree naturali protette e i boschi. Anche alcune aree agricole, come vigneti, frutteti, tartufaie e oliveti con alta densità, sono escluse dall’installazione di impianti rinnovabili, così come l’intera area del Fucino. La nuova normativa semplifica le procedure autorizzative per gli impianti situati in aree idonee, in linea con il D.Lgs. 199/2021. Con questa legge, l’Abruzzo diventa la terza Regione italiana a dotarsi di una regolamentazione specifica per le aree destinate alle rinnovabili, segnando un importante passo avanti nella transizione ecologica del territorio. 

(Lunedì 17 marzo 2025, dalla Staffetta Quotidiana) 

A3. Rinnovabili: al via le domande per le agevolazioni alle Piccole e Medie Imprese per l’autoconsumo 

Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (Mimit) ha pubblicato il decreto che definisce i termini e le modalità di accesso agli incentivi destinati alle Piccole e Medie Imprese (PMI) per l’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili. Le domande potranno essere inviate dal 4 aprile al 5 maggio 2025 tramite Invitalia, soggetto attuatore della misura. Il programma di agevolazioni, finanziato con un budget complessivo di 320 mln di euro nell’ambito del capitolo RepowerEU del PNRR, mira a sostenere investimenti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in particolare attraverso impianti solari fotovoltaici e mini-eolici. Le imprese che intendono accedere agli incentivi dovranno presentare progetti finalizzati all’autoproduzione di energia elettrica, corredati da una diagnosi energetica. Sarà possibile integrare e combinare gli impianti con sistemi di stoccaggio per migliorare l’efficienza energetica. L’iniziativa è rivolta alle piccole e medie imprese, ma esclude le industrie ad alta intensità energetica e ad alte emissioni di CO2. Inoltre, prevede vincoli specifici per le imprese che operano nella produzione, noleggio e vendita di veicoli. Questa misura si inserisce nelle strategie nazionali ed europee per promuovere la transizione ecologica e ridurre la dipendenza energetica, incentivando le imprese a investire in soluzioni sostenibili per la produzione e l’utilizzo dell’energia. Per presentare domanda e ottenere il contributo, le imprese interessate dovranno rispettare le scadenze e seguire le indicazioni operative pubblicate nel decreto del Mimit. 

(Martedì 18 marzo 2025, da www.quotidianoenergia.it) 

A4. Veneto, approvato il Piano energetico regionale: obiettivi ambiziosi per il 2030 

Il Consiglio regionale del Veneto ha dato il via libera al nuovo Piano energetico regionale, un documento strategico che punta a un futuro più sostenibile. L’obiettivo principale è quello di coprire il 43% del fabbisogno elettrico con fonti rinnovabili entro il 2030, riducendo i consumi energetici del 10% e abbattendo le emissioni di CO2 di 15 milioni di tonnellate. Il Piano prevede un investimento di oltre 8,7 miliardi di euro in risorse pubbliche, con un impatto economico stimato in 19,7 miliardi e la creazione di oltre 107.000 posti di lavoro. Il percorso che ha portato all’approvazione del Piano è stato lungo e articolato, con oltre due anni di confronti tra enti locali, associazioni di categoria, università e parti economiche e sociali. Durante le consultazioni pubbliche sono state presentate 95 osservazioni, di cui l’84% valutate positivamente, e in aula sono stati discussi oltre 100 emendamenti. Il Veneto parte da una base solida, avendo già superato gli obiettivi di crescita delle rinnovabili previsti dal precedente Piano energetico. Attualmente, la regione è tra le prime in Italia per numero di impianti fotovoltaici, potenza installata e produzione di energia da fonti rinnovabili, compreso l’idroelettrico e la geotermia. Con questo nuovo Piano, il Veneto punta a ridurre la sua dipendenza energetica dall’attuale 50% al 34% entro il 2030, intervenendo nei settori chiave come trasporti, agricoltura, rifiuti e piccola industria. L’obiettivo di riduzione delle emissioni di CO2 equivale alla piantumazione di 148 milioni di nuovi alberi o alla creazione di un’area boschiva pari all’estensione della provincia di Belluno. 

(Mercoledì 19 marzo 2025, dalla Staffetta Quotidiana) 

A5. Pubblicato il decreto agrivoltaico PNRR: oltre un GW di impianti entro il 2026 

Il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto Fratin, ha firmato e pubblicato il decreto agrivoltaico PNRR, con l’obiettivo di installare almeno 1,04 GW di impianti entro il 30 giugno 2026. Il provvedimento promuove la coesistenza tra agricoltura ed energie rinnovabili, sostenendo l’adozione di soluzioni in grado di coniugare la produzione agricola con quella energetica. Il decreto, in vigore dal 14 febbraio 2024, prevede l’approvazione entro 15 giorni delle regole operative per l’accesso agli incentivi, con la definizione delle modalità e delle tempistiche per la loro assegnazione. Il Gestore dei Servizi Energetici (GSE) emanerà un primo avviso pubblico per la presentazione delle istanze entro 30 giorni dall’approvazione delle regole operative. I sistemi agrivoltaici prevedono l’installazione di impianti fotovoltaici sollevati da terra, con moduli dotati di sistemi di inseguimento solare che permettono di garantire il passaggio della luce per il processo di fotosintesi e al contempo ottimizzare la produzione energetica. Questa tecnologia consente di combinare in modo efficiente la produzione agricola con la generazione di energia pulita. Le risorse finanziarie a disposizione, pianificate con il PNRR, ammontano a quasi 1,1 miliardi di euro e sono destinate a finanziare impianti agrivoltaici sperimentali con soluzioni costruttive innovative, prevalentemente a struttura verticale e con moduli ad alta efficienza. Gli incentivi previsti comprendono un contributo a fondo perduto fino al 40% dei costi ammissibili e una tariffa incentivante per l’energia elettrica immessa in rete. I destinatari dell’incentivo appartengono principalmente al comparto agricolo e alle associazioni temporanee di imprese che includano almeno un soggetto agricolo. Sono previsti due distinti contingenti di potenza: uno da 300 MW per impianti fino a 1 MW riservato esclusivamente agli operatori agricoli e un secondo, aperto anche ad associazioni temporanee di imprese, per impianti di qualsiasi potenza. Elemento centrale del decreto è il sistema di monitoraggio che garantirà la valutazione dell’impatto degli impianti nel tempo, verificando il risparmio idrico, il recupero della fertilità del suolo, la resilienza ai cambiamenti climatici e la produttività agricola. Inoltre, l’installazione di questi impianti dovrà assicurare la continuità delle attività agricole e pastorali per tutta la durata della loro vita utile. Il governo punta a rafforzare il ruolo delle fonti rinnovabili nel settore agricolo, contribuendo agli obiettivi di transizione energetica e sostenibilità ambientale del Paese. 

(Giovedì 20 marzo 2025, da www.ediltecnico.it) 


B. Varie

B1. Società, Banca e Impresa 

Le Sezioni Unite confermano la validità del mutuo solutorio 

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno chiarito la validità e l’efficacia esecutiva del c.d. “mutuo solutorio”, ovvero il finanziamento concesso da una Banca per ripianare debiti pregressi dello stesso mutuatario nei confronti dell’istituto erogante. Il dibattito ha avuto origine da un contrasto interpretativo sorto nella giurisprudenza di legittimità. Una parte della dottrina e della giurisprudenza sosteneva che il mutuo solutorio non potesse essere considerato un mutuo in senso proprio, in quanto le somme non venivano effettivamente consegnate al mutuatario, ma erano immediatamente utilizzate per l’estinzione di debiti pregressi. Secondo questa visione, l’operazione non configurerebbe un vero e proprio mutuo, ma piuttosto un semplice accordo per differire il pagamento di un debito (pactum de non petendo ad tempus). Dall’altro lato, l’orientamento prevalente riteneva che il mutuo solutorio fosse un contratto pienamente valido, in quanto il mutuatario acquisiva comunque la disponibilità giuridica delle somme, ancorché per un utilizzo immediato destinato al pagamento del debito esistente. Con la sentenza n. 5841 del 5 marzo 2025, le Sezioni Unite hanno definitivamente confermato la legittimità del mutuo solutorio. Il principio cardine su cui si fonda la decisione è che il perfezionamento del contratto di mutuo avviene nel momento in cui la somma erogata viene posta nella disponibilità giuridica del mutuatario, anche se destinata immediatamente all’estinzione di debiti pregressi. L’accredito su un conto corrente intestato al mutuatario è considerato sufficiente a integrare tale disponibilità, indipendentemente dall’uso che il mutuatario decida di fare della somma. La Corte ha inoltre ribadito che, in presenza dei requisiti previsti dall’art. 474 c.p.c., il mutuo solutorio costituisce un valido titolo esecutivo. Ciò significa che, in caso di inadempimento, la Banca mutuante può agire esecutivamente senza necessità di un’ulteriore verifica giudiziale sull’esistenza del credito. Tale conclusione rafforza la tutela degli istituti di credito e la certezza del diritto nei rapporti bancari. Un aspetto particolarmente significativo della decisione riguarda l’ipotesi in cui il ripianamento delle passività avvenga attraverso un giroconto operato unilateralmente dalla Banca, senza il consenso esplicito del mutuatario. Anche in questo caso, le Sezioni Unite hanno stabilito che il mutuo solutorio conserva la propria validità ed efficacia, purché il mutuatario abbia comunque avuto la possibilità di disporre giuridicamente delle somme accreditate. La semplice registrazione contabile dell’operazione non è sufficiente a invalidare il contratto, a meno che non emergano elementi di frode o di abuso. Diversi precedenti della Corte di Cassazione hanno già riconosciuto la liceità dell’operazione, evidenziando che il mutuo solutorio non viola alcuna norma imperativa e non contrasta con l’ordine pubblico. Al contrario, il pagamento dei debiti pregressi rappresenta un principio cardine del sistema giuridico, tanto che alcune normative specifiche prevedono esplicitamente la possibilità di utilizzare mutui e finanziamenti per tali finalità. Con questa sentenza, la Corte di Cassazione ha posto un punto fermo nella disciplina del mutuo solutorio, garantendo stabilità e certezza nei rapporti tra Banche e mutuatari. La decisione conferma che il mutuo, anche quando finalizzato al pagamento di un debito esistente, mantiene la sua natura e validità giuridica, assicurando così continuità nell’operatività del sistema creditizio e finanziario. 

(Lunedì 17 marzo 2025, dal “Quotidiano Giuridico”) 

B2. Contrattualistica 

Cassazione: la denuncia dei vizi non interrompe la prescrizione 

La Corte di Cassazione ha ribadito che la semplice denuncia dei vizi di un’opera non interrompe la prescrizione dell’azione di garanzia prevista dall’art. 2226 del Codice Civile. Secondo l’Ordinanza n. 7188 del 18 marzo 2025, solo un atto formale di messa in mora del debitore può interrompere il decorso della prescrizione, mentre la reiterata segnalazione dei medesimi vizi non sposta in avanti il termine per agire in giudizio. Il caso esaminato riguarda la controversia tra la Società F. ed E.V., incaricata della realizzazione di impianti di ventilazione per un’attività di ristorazione. Dopo aver rilevato difetti nei lavori, F. aveva ripetutamente segnalato il problema, senza tuttavia avviare tempestivamente un’azione legale. Il Tribunale di Como aveva respinto la richiesta di risarcimento avanzata da F., mentre la Corte d’Appello di Milano aveva accolto il ricorso, condannando E.V. al pagamento di oltre 60.000 euro. E.V. ha quindi impugnato la sentenza in Cassazione, sostenendo che la prescrizione dell’azione era già maturata, non essendo mai stata formalmente interrotta da un atto idoneo. La Suprema Corte ha accolto il ricorso, annullando la decisione della Corte d’Appello e rinviando la causa a un nuovo giudizio. Secondo la Cassazione, l’invio ripetuto di lettere di contestazione non costituisce un atto interruttivo della prescrizione, a meno che non contenga un’esplicita richiesta di adempimento idonea a costituire in mora il debitore. Inoltre, è stato rilevato che una delle lettere chiave su cui si basava la sentenza d’appello non risultava mai pervenuta a destinazione, mancando quindi la prova della sua effettiva conoscenza da parte del destinatario. La decisione si allinea a precedenti giurisprudenziali che chiariscono come la prescrizione possa essere interrotta solo con atti idonei a manifestare in modo inequivocabile la volontà di far valere il proprio diritto. L’ordinanza conferma così l’importanza di rispettare i termini previsti dalla legge per evitare la decadenza dell’azione di garanzia per vizi. 

(Giovedì 20 marzo 2025, dal “Quotidiano Giuridico”)