A1. Dolomiti Energia e Ivpc: Nuova partnership per le energie rinnovabili
Dolomiti Energia e Ipvc hanno siglato un importante accordo per la gestione congiunta di asset e progetti di sviluppo. L’operazione, dal valore di 179mln di euro, prevede l’ingresso di Dolomiti Energia in alcune Società del gruppo Ipvc, con una partecipazione del 75% negli asset rinnovabili e del 45% nelle Società di servizi. La partnership include 66MW di impianti eolici e fotovoltaici in esercizio, 30MW in costruzione e una pipeline di ulteriori 867MW, di cui 72MW già autorizzati. Le due Aziende esploreranno nuove opportunità di sviluppo, ampliando la propria presenza sul territorio nazionale. Stefano Granella, CEO di Dolomiti Energia, ha sottolineato che “questa alleanza accelera il nostro futuro sostenibile e rafforza la nostra strategia di diversificazione energetica“. Oreste Vigorito, presidente di Ivpc, ha aggiunto che “la partnership con Dolomiti Energia rappresenta un’occasione per sviluppare nuove opportunità industriali“. Parallelamente, la Banca Europea per gli Investimenti (Bei) ha siglato accordi per finanziare progetti legati alle energie rinnovabili, tra cui un green loan da 100mln di euro per un impianto fotovoltaico in Sicilia e prestiti per espandere la rete elettrica in Europa. In Italia, inoltre, la Bei ha finanziato investimenti per la decarbonizzazione nel settore siderurgico. Il closing dell’accordo tra Dolomiti Energia e Ipvc è previsto nei primi mesi del 2025, segnando un ulteriore passo verso una crescita sostenibile del settore delle rinnovabili in Italia.
(Venerdì 20 dicembre 2024, da www.quotidianoenergia.it)
A2. Sardegna: ostacoli e prospettive per le Rinnovabili
La Sardegna si trova a un bivio per lo sviluppo di impianti eolici e fotovoltaci, complici le restrizioni della legge regionale sulle aree idonee. Le possibilità per proseguire su questa strada appaiono limitate: una via giudiziaria, con la sentenza del Consiglio di Stato attesa per febbraio 2025, e una via basata sul dialogo con i Comuni, che potrebbero autorizzare progetti su aree attualmente non idonee. Secondo Italia Solare, è necessario tornare a un approccio che privilegi il coinvolgimento delle comunità locali. “I primi operatori dell’eolico dialogavano con i territori, creando consenso e restituendo parte dei ricavati alle comunità locali” ha dichiarato Luciano Barra, responsabile Affari istituzionali dell’associazione, durante il webinar dedicato alla legge della giunta Todde. L’evento, aperto dal presidente Rocco Viscontini, ha riunito esperti per discutere delle difficoltà politiche e normative, sottolineando l’urgenza di una strategia che rilanci lo sviluppo delle rinnovabili sull’isola attraverso il dialogo e la collaborazione con le comunità.
(Venerdì 20 dicembre 2024, dalla Staffetta Quotidiana)
A3. Transizione verde: nuovi lavori e competenze per il futuro
La transizione energetica e la spinta verso la sostenibilità stanno trasformando il mercato del lavoro in Italia. Secondo ManPowerGroup, settori chiave come energie rinnovabili, economia circolare, mobilità sostenibile e agricoltura green stanno creando migliaia di opportunità lavorative in tutto il Paese. Le figure più richieste vanno dagli ingegneri per le infrastrutture dei veicoli elettrici agli esperti in edifici sostenibili, fino agli HSE manager (salute, sicurezza e ambiente). Le stime dell’Agenzia Internazionale dell’Energia parlano di 30mln di nuovi posti di lavoro verdi a livello globale, mentre Unioncamere prevede che tra il 2024 e il 2028 in Italia serviranno 3,9mln di lavoratori con competenze green. Tuttavia, il 52,6% di questi profili risulta difficile da reperire. Daniela Caputo, direttrice Sales and Marketing di ManPowerGroup Italia, sottolinea l’urgenza di colmare questo gap con interventi su istruzione e formazione professionale, promuovendo discipline tecniche orientate alla sostenibilità e programmi di upskilling per chi è già nel mercato del lavoro. La Lombardia guida la crescita dei green joobs in Italia, con oltre 440.000 nuovi contratti nel 2023, seguita da Veneto, Emilia-Romagna e Lazio. Milano, in particolare, si distingue con oltre 203.000 attivazioni, pari al 10,6% del totale nazionale, confermandosi la capitale italiana della sostenibilità occupazionale.
A4. Gse come garante per i contratti PPA: novità dal Consiglio dei Ministri
Discusso in Consiglio dei Ministri il nuovo schema di decreto-legge “Misure organizzative urgenti per fronteggiare situazioni di particolare emergenza, nonché per l’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr)”. Tra i punti salienti spicca l’introduzione di un nuovo ruolo per il Gse neei contratti di compravendita a lungo termine di energia rinnovabile (PPA). All’articolo 6 del decreto, dedicato alla riforma numero 4 del capitolo RePower del Pnrr, si prevede che il Gse assuma il ruolo di garante di ultima istanza per mitigare i rischi di inadempimento nei contratti PPA. Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica definirà le modalità di intervento tramite un apposito decreto, garantendo criteri di mercato e contenimento dei rischi. L’Autorità per l’Energia (Arera) avrà il compito di stabilire il corrispettivo a carico dei contraenti per accedere alla garanzia. Gli oneri previsti saranno coperti con i proventi derivanti dalla vendita delle quote di emissione di CO₂ a partire dal 2025. La normativa primaria dovrà essere adottata entro il terzo trimestre del 2024, mentre le norme attuative entro la fine dello stesso anno. Secondo le stime tecniche, i contratti PPA potrebbero coinvolgere una quantità di energia pari a 15,7 TWh/anno, circa il 5% del consumo elettrico nazionale. Si prevede la partecipazione di impianti fotovoltaici ed eolici per una capacità totale di 10 GW entro il 2030. Il prezzo medio dei PPA, stabilito a 90 €/MWh, sarà confrontato con le fluttuazioni dei mercati spot, che si attestano tra 65 e 115 €/MWh. Per limitare il rischio in caso di default, il Gse interverrà come garante, con oneri stimati a 224mln di euro complessivi per i prossimi 5 anni. Questa misura rappresenta un passo cruciale per favorire la crescita delle rinnovabili in Italia, mitigando i rischi finanziari e promuovendo la stabilità degli investimenti. La riforma si inserisce nel più ampio contesto del Pnrr, puntando a rafforzare la transizione energetica del Paese. Restano da definire gli ultimi dettagli del provvedimento, ma l’intervento del Gse potrebbe segnare una svolta significativa per il settore energetico italiano.
(Lunedì 23 dicembre 2024, dalla Staffetta Quotidiana)
A5.
(Mercoledì 18 dicembre 2024, da www.quotidianoenergia.it)
B1. Società, Banca e Impresa
Il Tribunale di Brescia, con decreto del 23 ottobre 2024, ha escluso la revoca dell’amministratore nell’ambito di una denuncia ex art. 2409 C.C., sottolineando che l’adeguatezza degli assetti organizzativi non può essere sindacata in sede giudiziale oltre i confini della discrezionalità gestionale. La decisione ribadisce la centralità della business judgement rule, che tutela le scelte razionali e informate degli amministratori. La vicenda riguardava il socio di una S.p.A. che aveva lamentato gravi irregolarità gestionali, tra cui la mancanza di un piano industriale, un sistema informatico efficiente e un controllo di gestione adeguato. Secondo il ricorrente, tali carenze avrebbero costituito una violazione del dovere degli amministratori di istituire assetti organizzativi adeguati ai sensi dell’art. 2086 C.C. Il Tribunale ha stabilito che le misure organizzative adottate rientrano nel merito gestionale e, quindi, nella discrezionalità dell’organo amministrativo. La norma che impone la predisposizione di assetti adeguati è volutamente elastica, da adattarsi alla natura e alle dimensioni dell’Impresa. Interventi giudiziari sono giustificati solo in caso di gravi irregolarità gestorie che pregiudichino il patrimonio sociale o gli interessi dei creditori. Il giudice ha altresì precisato che le violazioni denunciate devono avere carattere di attualità e potenziale dannosità per giustificare provvedimenti ex art. 2409 C.C., escludendo ogni valutazione retrospettiva non più rilevante. La sentenza si inserisce in un panorama giurisprudenziale variegato: alcuni orientamenti, infatti, ritengono che l’inadeguatezza degli assetti giustifichi misure giudiziarie, considerandole come “gravi irregolarità”, altri limitano l’intervento del giudice privilegiando l’autonomia decisionale degli amministratori. Questo equilibrio tra controllo giudiziario e libertà gestionale resta un nodo centrale nel diritto societario, specie in un contesto in cui le Imprese devono rispondere tempestivamente ai segnali di crisi per garantire la continuità aziendale.
(Venerdì 20 dicembre 2024, dal “quotidiano Giuridico” Wolters Kluwer)
B2. Imposte
La Corte Suprema di Cassazione, con l’ordinanza n. 31877 dell’11 dicembre 2024, ha affrontato il delicato tema della deducibilità dei costi derivanti da operazioni soggettivamente inesistenti. Secondo i giudici, la consapevolezza del carattere fraudolento dell’operazione non esclude automaticamente la possibilità di dedurre tali costi, a condizione che rispettino i requisiti dell’effettività, inerenza, competenza e certezza. Il caso ha riguardato un contribuente destinatario di avvisi di accertamento per presunte operazioni inesistenti fatturate da soggetti interposti. La Commissione Tributaria Regionale (CTR) aveva escluso la deducibilità dei costi, sostenendo che il ricorrente fosse consapevole della frode fiscale. Tuttavia, la Cassazione ha ribaltato questa conclusione, sottolineando che non è sufficiente dimostrare la conoscenza della frode per negare la deducibilità dei costi, se questi sono effettivamente inerenti all’attività d’Impresa. La Cassazione ha ribadito l’importanza della riforma dell’art. 14, comma 4-bis, della Legge 537/1993, modificata dal D.L. 16/2012. Questa norma consente la deduzione dei costi relativi a operazioni soggettivamente inesistenti purché non siano utilizzati direttamente per commettere una frode fiscale e rispettino i requisiti sopra enunciati. Secondo la Cassazione, è necessariod istinguere tra l’effettiva realtà economica delle operazioni e il comportamento del contribuente, riconoscendo la possibilità di dedurre le spese sostenute in buona fede per attività aziendali reali. Si tratta di un chiarimento importante che consente ai contribuenti coinvolti in buona fede in operazioni di dubbia natura di non essere automaticamente penalizzati. La Suprema Corte ha accolto il ricorso, rinviando il caso alla CTR per una nuova valutazione.
(Venerdì 20 dicembre 2004, dal “Quotidiano Giuridico” Wolters Kluwer)
B3. Appalti
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 33053 del 18 dicembre 2024, ha stabilito che il riconoscimento da parte dell’appaltatore di vizi e difformità nell’opera non implica automaticamente l’obbligo di emendare l’opera stessa. Tale obbligo deve essere provato attraverso un impegno specifico assunto dall’appaltatore; in assenza di ciò, il riconoscimento dei vizi non interrompe i termini brevi di prescrizione previsti dall’articolo 1667 del codice civile. La vicenda riguardava un appalto commissionato dall’Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza Medici (ENPAM) alla società *** Costruzioni per il ripristino della facciata di un immobile a Roma. L’ENPAM, contestando l’esecuzione dei lavori, aveva attribuito lo stato di degrado della facciata a un’esecuzione non conforme alle regole dell’arte, richiedendo il risarcimento dei danni. In primo grado, il Tribunale aveva accolto l’eccezione di decadenza e prescrizione sollevata dalla società costruttrice, rigettando la domanda. La Corte d’Appello di Roma, invece, aveva riformato la sentenza, condannando l’appaltatore al pagamento di oltre 615.000 Euro. Tuttavia, la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso della Società, sottolineando che il riconoscimento dei vizi non comporta automaticamente un’assunzione di responsabilità dell’appaltatore o un obbligo di intervento. La Suprema Corte ha ribadito che il riconoscimento dei vizi da parte dell’appaltatore può escludere la necessità di una denuncia tempestiva da parte del committente, ma non determina di per sé un obbligo di rimozione dei vizi. Tale obbligo, ove esistente, costituisce una nuova e distinta obbligazione, soggetta a un termine di prescrizione ordinario decennale. La Cassazione ha quindi cassato con rinvio la sentenza d’appello, richiedendo alla Corte territoriale di valutare se fosse stato effettivamente assunto un obbligo di garanzia e se la domanda del committente fosse stata tempestiva ai sensi dell’articolo 1667, comma 3, C.C.
(Martedì 24 dicembre 2024, dal “Quotidiano Giuridico” a cura della Redazione Wolters Kluwer)