Settimana 13/2025 Rassegna Stampa

A. Energy Law

A1. Il Gestore dei Servizi Energetici sospende il recupero degli importi fatturati
Le recenti richieste di pagamento inviate dal Gestore dei Servizi Energetici (Gse) hanno colto di sorpresa le aziende, costringendole a mobilitarsi per contrastare una misura che rischia di compromettere i loro piani di investimento. Secondo Germana Cassar, partner e co-head Energy Sector di Dla Piper, gli operatori si sono visti recapitare diffide di pagamento per fatture di rettifica relative al periodo fino a giugno 2023, senza alcun preavviso. La situazione appare ancora più critica in vista della sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, attesa per aprile. Le conclusioni dell’Avvocato generale dello Stato, rese note a febbraio, hanno alimentato i timori di un esito sfavorevole per il governo, che sembra voler anticipare le decisioni della Corte con un’iniziativa inaspettata. A fronte di questa mossa, le associazioni di categoria, tra cui Italia Solare, hanno richiesto una sospensione dei termini di pagamento per almeno 180 giorni. Il Gse, in risposta, ha annunciato che non procederà al recupero degli importi fino alla pubblicazione della sentenza europea. Tuttavia, resta il nodo dell’art. 15-bis del D.L. 4/2022, che regola il meccanismo di calcolo degli extraprofitti e che, secondo gli operatori, andrebbe rivisto per allinearsi alle normative comunitarie. Il punto critico riguarda il prezzo medio di riferimento oltre il quale scatta l’extraprofitto. Attualmente, il calcolo si basa sulla media del prezzo dell’energia tra il 2010 e il 2020, fissata tra 56 e 58 euro/Mwh a seconda delle zone, e applicata retroattivamente al periodo febbraio 2022 – giugno 2023. Secondo Cassar, questa metodologia ha portato a un valore troppo basso rispetto ai parametri stabiliti dal Regolamento Ue 1854/2022, che fissava il tetto a 180 euro/Mwh. Il principio europeo, infatti, non mira a colpire la redditività dell’impianto, ma solo i ricavi eccedenti derivanti dalla vendita di energia. L’intervento normativo era stato pensato per affrontare l’impennata dei prezzi causata dalla guerra in Ucraina, ma si è trasformato, secondo gli operatori, in un provvedimento retroattivo che compromette le aspettative di ricavo delle imprese. Molti operatori hanno costruito i propri business plan su valori di vendita dell’energia tra 100 e 120 euro/Mwh, e ora si trovano a dover fronteggiare richieste di pagamento che mettono a rischio il saldo delle rate di prestiti e leasing. Il governo ora si trova di fronte a una scelta cruciale: attendere la decisione della Corte di Giustizia Ue o rivedere la normativa per evitare un ulteriore scontro con le aziende del settore.
(Martedì 25 marzo 2025, da www.milanofinanza.it)

A2. Sardegna, nuove linee guida per impianti rinnovabili in aree non idonee
La Giunta regionale della Sardegna ha approvato le nuove linee guida per la presentazione di richieste da parte dei Comuni per la realizzazione di impianti alimentati da fonti di energia rinnovabile in aree classificate come “non idonee”. Il provvedimento consente una deroga alla legge regionale 20/2024, che stabiliva la necessità di un’intesa tra i Comuni e la Regione per autorizzare tali installazioni. L’obiettivo di questa iniziativa è coniugare la transizione energetica con la tutela del patrimonio storico, culturale e paesaggistico dell’isola, garantendo al contempo il rispetto delle produzioni agricole. Secondo l’assessore degli Enti locali e Urbanistica, Francesco Spanedda, la legge permette ai Comuni di avanzare una richiesta alla Regione per valutare la realizzazione di impianti rinnovabili in zone non idonee, purché vi siano motivazioni adeguate e documentate per la deroga. Un aspetto centrale del provvedimento è il coinvolgimento attivo delle comunità locali, che potranno esprimersi sui progetti attraverso un processo di dibattito pubblico. Questo meccanismo è stato introdotto per favorire un confronto aperto e garantire che le decisioni siano condivise e consapevoli. L’assessore Spanedda ha sottolineato l’importanza di bilanciare la necessità di preservare il paesaggio con lo sviluppo delle energie rinnovabili, puntando su un modello di crescita sostenibile e partecipata. Affinché una richiesta di deroga venga accettata, il progetto dovrà dimostrare un’effettiva utilità pubblica, con benefici economici e sociali concreti per il territorio. Tra gli obiettivi delle nuove linee guida vi è anche il supporto alle comunità energetiche e alle iniziative volte a contrastare lo spopolamento. Se l’intesa tra Comune e Regione verrà raggiunta, l’intervento proposto seguirà il consueto iter di valutazione e approvazione per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili. Le linee guida complete sono disponibili in allegato sul sito della Giunta regionale.
(Lunedì 24 marzo 2025, dalla Staffetta Quotidiana)

A3. Decreto Legge Bollette: le proposte di modifica in esame alla Camera
Oltre 300 emendamenti sono stati presentati in Commissione Attività produttive della Camera per modificare il D.L. Bollette. Le proposte riguardano diversi ambiti, tra cui l’estensione del ruolo di approvvigionatore di Acquirente Unico anche al gas per i clienti vulnerabili e la riduzione degli oneri di sistema per le utenze in media tensione. Tra i temi più dibattuti ci sono le misure a sostegno dei Ppa, con l’ipotesi di affidare al Gse la stipula di contratti per differenza con le imprese consumatrici finali. Il decreto dovrebbe stabilire entro 180 giorni criteri e modalità per la gestione di questi accordi, in linea con le proposte già avanzate nell’ambito del D..L Emergenze. Alcuni emendamenti suggeriscono l’introduzione di un meccanismo basato sul “Maver” di Confindustria, che coinvolgerebbe il Gme nella compravendita di energia tra grandi consumatori e produttori. Un altro nodo riguarda la possibilità di stipulare contratti per differenza a due vie per l’energia da fonti rinnovabili, con una durata tra 5 e 10 anni, al fine di garantire maggiore stabilità ai produttori. Inoltre, alcune proposte puntano a regolamentare la cessione dell’energia incentivata attraverso aste competitive al ribasso. Significative anche le richieste per favorire il repowering degli impianti rinnovabili a fine incentivi, facilitando la contrattualizzazione di nuova potenza attraverso Ppa su una piattaforma di mercato organizzata dal Gme. Parallelamente, vari emendamenti suggeriscono di abbassare la soglia per l’azzeramento degli oneri generali di sistema a 4,5 kW o estendere questa misura a specifiche categorie di imprese, come strutture alberghiere e termali, piscine e punti di ricarica per veicoli elettrici. Tra le proposte trasversali, alcune forze politiche chiedono di rivedere le norme sul fotovoltaico a terra su terreni agricoli, modificando il D.Lgs. 199/2021 per consentire l’installazione di impianti da parte delle aziende agricole. Altre misure puntano a incentivare la transizione energetica delle imprese con crediti d’imposta per combustibili alternativi e agevolazioni per impianti rinnovabili avviati entro giugno 2026. Infine, un emendamento propone di prorogare dal 31 marzo al 31 ottobre l’obbligo per le attività produttive di sottoscrivere una polizza contro le calamità naturali, mentre altri prevedono incentivi per la riconversione di container alimentati a gasolio verso soluzioni elettriche.
(Lunedì 24 marzo 2025, da www.quotidianoenergia.it)

A4. Extraprofitti: la Consulta torna a pronunciarsi sul “contributo Draghi”
La vicenda giudiziaria legata al contributo straordinario sugli extraprofitti degli operatori energetici si arricchisce di nuovi sviluppi. La Corte Costituzionale dovrà esprimersi sulla questione dell’indeducibilità della somma versata a titolo di imposta sui redditi, sollevata dalla Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Cagliari il 7 ottobre 2024. La questione era già stata affrontata in parte dalla Consulta, che lo scorso luglio aveva dichiarato illegittima l’inclusione delle accise nella base imponibile del cosiddetto “contributo Draghi” (D.L. 21 marzo 2022, n. 21). Tuttavia, rimangono ancora dubbi sulla costituzionalità dell’art. 37, in particolare sull’efficacia retroattiva e sulla possibile configurazione come aiuto di Stato per le imprese non assoggettate al tributo. A sollevare il tema dell’indeducibilità è stata Electrade, che ha presentato un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica chiedendo la restituzione di 3,5 milioni di euro. Il Consiglio di Stato, chiamato a esprimersi sul caso su richiesta del Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha deciso di sospendere il giudizio in attesa della pronuncia della Corte Costituzionale, prevedendo una nuova adunanza nel quarto trimestre del 2025. Nel frattempo, la Consulta ha rinviato alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea l’esame del successivo “contributo Meloni” (Legge 29 dicembre 2022, n. 197), che ha ampliato la platea dei soggetti obbligati al pagamento dell’imposta sugli extraprofitti. La decisione su quest’ultimo tributo potrebbe avere conseguenze significative per il settore energetico e per il quadro fiscale italiano.
(Martedì 25 marzo 2025, da www.quotidianoenergia.it)


B. Varie

B1. Contrattualistica
Deposito cauzionale: il venditore non può trattenerlo senza accordo

Con l’ordinanza n. 7199 del 18 marzo 2025, la Suprema Corte ha chiarito che il venditore di un immobile locato ha l’obbligo di trasferire all’acquirente la cauzione ricevuta dal conduttore, salvo un esplicito diverso accordo tra le parti. Il caso in esame riguarda una controversia tra due Società in merito alla restituzione di un deposito cauzionale di euro 95.780,21. Il Tribunale di Milano aveva emesso un decreto ingiuntivo nei confronti della Società che si era opposta sostenendo che il prezzo della compravendita del capannone fosse stato determinato tenendo conto del subentro dell’acquirente in tutte le posizioni attive e passive del contratto di locazione, inclusa l’obbligazione di restituire il deposito cauzionale. Tuttavia, sia il Tribunale che la Corte d’Appello di Milano hanno rigettato l’opposizione, ritenendo che nei contratti di vendita non fosse stato specificamente previsto un meccanismo di compensazione per il deposito cauzionale. La Cassazione ha confermato questa impostazione, sottolineando che l’importo della cauzione non può essere trattenuto dal venditore in assenza di un accordo esplicito che lo preveda. Il principio espresso dalla Suprema Corte si fonda sull’articolo 1602 c.c., secondo cui l’acquirente di un immobile locato subentra nei diritti e negli obblighi derivanti dal contratto di locazione, compresa la restituzione della cauzione. La decisione ribadisce inoltre l’importanza dell’articolo 1367 c.c., che impone un’interpretazione dei contratti orientata alla conservazione dell’efficacia negoziale. Questa sentenza conferma un orientamento giurisprudenziale consolidato, già espresso in precedenza dalla Cassazione con la sentenza n. 23164 dell’11 ottobre 2023. D’ora in avanti, chi acquista un immobile locato dovrà prestare particolare attenzione alle clausole contrattuali per evitare controversie relative alla gestione del deposito cauzionale.
(Venerdì 21 marzo 2025, dal “Quotidiano Giuridico”)

B2. Società, Banca e Impresa
Contratti Bancari: Nessuna Nullità per l’Omessa Consegna al Cliente

Il Tribunale di Torino, con la sentenza n. 345 del 22 gennaio 2025, ha stabilito che la mancata consegna di una copia del contratto bancario al cliente non ne determina la nullità. La questione era stata sollevata da un cliente che aveva chiesto l’annullamento del proprio contratto di conto corrente sulla base dell’articolo 117 del Testo Unico Bancario (TUB), che impone l’obbligo di redazione per iscritto e la consegna di un esemplare del contratto. Secondo il Tribunale, l’obbligo di consegna costituisce una misura di tutela per il cliente, ma la sua omissione non incide sulla validità del contratto, bensì sul piano della responsabilità della banca. Questa interpretazione si allinea a un consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui la forma scritta del contratto rappresenta un requisito essenziale per la sua validità, mentre la consegna del documento al cliente è un adempimento successivo alla sua formazione. La Corte di Cassazione ha ribadito questa posizione con l’ordinanza n. 18230/2024, escludendo che la mancata consegna possa integrare una nullità del contratto. Tuttavia, alcune pronunce di merito, come la sentenza della Corte d’Appello di Ancona del 15 aprile 2022, hanno sostenuto che la consegna sia un elemento necessario per garantire la protezione del cliente, ritenendo la sua omissione una violazione delle norme di trasparenza bancaria. Il Tribunale di Torino, aderendo alla posizione maggioritaria, ha confermato che la mancata consegna del contratto non compromette la validità dell’accordo, ma può dare luogo a profili di responsabilità della banca. La decisione rappresenta un’importante conferma dell’orientamento giurisprudenziale che distingue tra il requisito di forma scritta, imprescindibile per la validità del contratto, e l’obbligo di consegna, il cui inadempimento non comporta conseguenze sulla legittimità del rapporto contrattuale.
(Giovedì 27 marzo 2025, dal “Quotidiano Giuridico”)