A1. La Consulta boccia la moratoria sulle rinnovabili in SardegnaLa Corte Costituzionale ha dichiarato l’incostituzionalità della moratoria di 18 mesi sugli impianti da fonti rinnovabili introdotta dalla Regione Sardegna. La decisione riguarda l’art. 3 della Legge regionale n. 5 del 2024, che era stato già abrogato dalla successiva Legge regionale n. 20/2024 sulle aree idonee, anch’essa oggetto di impugnazione. Secondo i giudici costituzionali, il blocco temporaneo imposto dalla Regione Sardegna ha determinato uno slittamento certo dell’attuazione delle norme previste dal D.Lgs. n. 199 del 2021. L’intento della Regione era quello di garantire alla Giunta e al Consiglio regionale il tempo necessario per l’approvazione di una normativa sulle aree idonee per gli impianti Fer. Tuttavia, la Corte ha ritenuto che l’art. 3 violasse i principi fondamentali sanciti dall’art. 20 del D.Lgs. n. 199/2021, tra cui il raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione al 2030, il divieto di introdurre moratorie e la previsione di procedure autorizzative semplificate. In particolare, la Consulta ha evidenziato che il termine di 18 mesi imposto dalla norma regionale eccedeva ampiamente il limite massimo di 180 giorni stabilito dalla normativa statale per l’individuazione delle aree idonee. Inoltre, ha ribadito che le competenze regionali in materia di tutela del paesaggio non possono prevaricare i principi fondamentali della legislazione statale sulla transizione energetica. Questa sentenza rappresenta un punto fermo nella disciplina dello sviluppo delle energie rinnovabili in Italia, riaffermando la necessità di rispettare i vincoli e gli obiettivi fissati a livello nazionale e comunitario.Per un approfondimento è possibile visitare la sezione Approfondimenti del nostro sito al seguente link.(Martedì 11 marzo 2025, da www.quotidianoenergia.it)
A2. Il Consiglio dei Ministri ha deciso di costituirsi nel giudizio di legittimità costituzionale promosso dalla Regione Siciliana
Il Consiglio dei Ministri del 13 marzo 2025, presieduto da Giorgia Meloni, ha deciso di costituirsi nel giudizio di legittimità costituzionale promosso dalla Regione Siciliana. La questione riguarda l’articolo 9 del decreto legislativo n. 190/2024, sulla disciplina amministrativa per la produzione di energia da fonti rinnovabili. In particolare, la Regione Siciliana contesta i commi 1, 2 e 13, oltre alla relativa tabella C del decreto. Al centro della controversia ci sono le competenze regionali rispetto a quelle dello Stato in materia energetica. La Corte Costituzionale sarà chiamata quindi a chiarire i confini tra autonomia regionale e politica energetica nazionale.
A3. Regioni e fonti rinnovabili: le nuove normative su aree idonee FerL’Abruzzo si prepara a discutere in aula il progetto di legge n. 45/2024, che stabilisce le regole per l’installazione degli impianti a fonti rinnovabili nel territorio regionale. Il testo, presentato dalla Giunta a dicembre, ha subito diverse modifiche in commissione Territorio per arrivare in Consiglio l’11 marzo. Tra le novità principali, la possibilità di installare impianti fotovoltaici a terra e di produzione di biometano in specifiche aree industriali e agricole, con alcune limitazioni per tutelare il settore agricolo. Tuttavia, l’opposizione ha sollevato perplessità, ritenendo il provvedimento insufficiente a garantire la protezione delle colture locali. Nel frattempo, il Friuli Venezia Giulia ha già varato la propria legge sulle aree idonee Fer. Entrata in vigore il 7 marzo, la norma privilegia l’uso di aree industriali, cave dismesse e siti contaminati per l’installazione degli impianti. In ambito agricolo, il fotovoltaico a terra sarà consentito solo in determinate condizioni, con un limite del 3% della superficie agricola totale della regione. Anche il Veneto è al lavoro su una strategia energetica. Il Consiglio regionale esaminerà il Nuovo piano energetico regionale (Nper), aggiornato per rispettare le nuove normative nazionali e le disposizioni del D.L. Agricoltura sulla limitazione dell’uso del suolo agricolo. Il piano ha già ottenuto il parere favorevole della commissione Politiche economiche, nonostante siano stati presentati circa un centinaio di emendamenti in vista della discussione in aula.(Lunedì 10 marzo 2025, da www.quotidianoenergia.it)
A4. Bruxelles presenta il nuovo quadro sugli aiuti di Stato per il Clean Industrial DealLa Commissione Europea ha presentato la proposta per il nuovo quadro sugli aiuti di Stato previsto dal Clean Industrial Deal, destinato a sostituire l’attuale framework temporaneo. L’obiettivo è semplificare l’approvazione delle misure di sostegno nazionali per le energie rinnovabili, la decarbonizzazione industriale e la produzione di tecnologie pulite. La bozza della comunicazione è in consultazione fino al 25 aprile e la sua adozione è prevista per giugno. Le nuove norme resteranno in vigore fino al 31 dicembre 2030, garantendo agli Stati membri un orizzonte di programmazione più lungo e maggiore prevedibilità agli investimenti. Per le fonti rinnovabili e lo storage, il nuovo quadro consente agli Stati membri dell’UE di introdurre sistemi incentivanti basati su procedure di gara semplificate, anche per specifiche tecnologie, valorizzando il mix energetico nazionale. Inoltre, gli aiuti potranno essere concessi a tecnologie meno mature, come l’idrogeno rinnovabile, attraverso un processo semplificato senza necessità di gara. Sono previste agevolazioni specifiche per la flessibilità non fossile e per i meccanismi di capacità. Nel settore della decarbonizzazione industriale, i Paesi UE potranno sostenere gli investimenti attraverso procedure di gara, ma sarà possibile anche concedere sussidi diretti senza competizione, purché entro limiti stabiliti. Per i progetti di grande scala, sarà necessario dimostrare che il sostegno pubblico non superi il deficit di finanziamento dell’iniziativa. Inoltre, sia i progetti legati alle fonti rinnovabili che quelli per la decarbonizzazione industriale dovranno rispettare precise tempistiche di realizzazione per garantire un’accelerazione effettiva delle transizioni energetiche. La proposta include misure per sostenere gli investimenti nella capacità produttiva di tecnologie pulite, come batterie, pannelli solari, turbine eoliche, pompe di calore, elettrolizzatori e tecnologie per la cattura e lo stoccaggio del carbonio. Gli Stati membri potranno concedere aiuti fino a certi limiti per l’approvvigionamento di componenti e materie prime essenziali. Con specifiche garanzie, sarà possibile fornire aiuti più elevati per eguagliare il livello di sostegno offerto da Paesi terzi, evitando la delocalizzazione degli investimenti al di fuori dell’Europa. Un altro aspetto rilevante del nuovo quadro è la riduzione dei rischi per gli investimenti privati nei settori delle energie rinnovabili, della decarbonizzazione industriale, della produzione di tecnologie pulite e delle infrastrutture energetiche in regime di monopolio legale. Per discutere i dettagli della comunicazione, la Commissione europea organizzerà una riunione multilaterale con gli Stati membri. L’iniziativa mira a garantire il necessario supporto agli Stati membri, accompagnando le ambizioni del Clean Industrial Deal senza creare distorsioni della concorrenza.(Martedì 11 marzo 2025, da www.quotidianoenergia.it)
B1. Società, Banca e ImpresaLa Corte di Cassazione ha stabilito con l’Ordinanza n. 5741/2025 che il responsabile di una filiale bancaria deve segnalare operazioni sospette senza attendere la conferma di un’indagine preliminare. La sentenza ribalta una precedente decisione della Corte d’Appello di Roma, riaffermando il principio secondo cui l’intermediario deve effettuare un controllo obiettivo e tempestivo. Il caso riguarda il dirigente di una filiale di un istituto bancario, sanzionato con una multa di oltre 250.000 Euro per non aver segnalato operazioni sospette effettuate da due correntisti tra il 2005 e il 2007. L’omissione è emersa durante un’indagine della Guardia di Finanza, che ha rilevato transazioni per oltre 5mln di Euro, riconducibili a soggetti pregiudicati. Secondo la Cassazione, la normativa antiriciclaggio impone ai responsabili bancari di valutare in modo autonomo e obiettivo se un’operazione possa eludere le disposizioni di contrasto al riciclaggio, indipendentemente dall’esito di eventuali indagini giudiziarie. La decisione richiama anche le Linee Guida della Banca d’Italia, che già nel 2001 prevedevano l’obbligo per gli intermediari di approfondire eventuali anomalie nelle operazioni bancarie. La sentenza ribadisce quindi l’importanza della vigilanza da parte degli istituti di credito nel prevenire il riciclaggio di denaro, sottolineando che la mancata segnalazione può comportare gravi conseguenze sanzionatorie per i responsabili delle filiali.(Lunedì 10 marzo 2025, dal “Quotidiano Giuridico”)
B2. Società, Banca e ImpresaLa Commissione Europea ha annunciato importanti modifiche alla normativa sulla rendicontazione di sostenibilità, con l’obiettivo di semplificare gli obblighi per le Imprese e ridurre gli oneri amministrativi. Le proposte si concentrano in particolare sulle Direttive (UE) 2022/2464 (CSRD) e 2024/1760 (CS3D), ridefinendo il numero di aziende coinvolte e alleggerendo le disposizioni per le PMI. Una delle modifiche più rilevanti riguarda l’innalzamento della soglia dimensionale per l’obbligo di rendicontazione di sostenibilità, che interesserà solo le imprese con più di 1.000 dipendenti, riducendo così l’impatto normativo per circa l’80% delle aziende precedentemente coinvolte. Le PMI quotate beneficeranno di una proroga di due anni e saranno soggette a standard semplificati rispetto alle grandi imprese, utilizzando la versione LSME dei principi di rendicontazione (ESRS). Inoltre, le società che non rientrano nella CSRD potranno aderire volontariamente a standard semplificati elaborati dall’EFRAG (VSME). Parallelamente, la Commissione ha proposto di ridurre la quantità di dati richiesti, semplificare l’applicazione del principio di materialità e posticipare di due anni gli obblighi di rendicontazione per le imprese già soggette alla normativa vigente. Il pacchetto omnibus interviene anche sulla Direttiva (UE) 2024/1760 in materia di due diligence aziendale, semplificando gli obblighi per le aziende più grandi e riducendo la frequenza delle valutazioni periodiche da annuale a quinquennale. Per agevolare l’adeguamento delle imprese, l’entrata in vigore di tali obblighi è stata posticipata al 2028. Questi interventi mirano a garantire una maggiore coerenza tra le diverse normative europee sulla sostenibilità, evitando eccessivi oneri burocratici e fornendo alle aziende il tempo necessario per adeguarsi ai nuovi standard. Il pacchetto omnibus rappresenta dunque un passo verso un approccio più equilibrato alla transizione sostenibile, con attenzione particolare alla competitività delle Imprese europee.(Martedì 11 marzo 2025, dal “Quotidiano Giuridico”)
B3. EdiliziaIl Consiglio di Stato si è pronunciato con la sentenza n. 1924 del 7 marzo 2025 sulla questione dell’onere della prova relativo alla sanatoria delle opere edilizie abusive. Secondo la decisione della Sezione VI, spetta al privato dimostrare la data di ultimazione dell’opera per poter accedere a una sanatoria speciale o per provare che l’intervento era legittimamente realizzato senza necessità di titolo edilizio. L’onere probatorio grava dunque sul richiedente, il quale deve fornire documenti concreti come aerofotogrammetrie, dichiarazioni sostitutive o altre certificazioni che attestino la realizzazione dell’opera prima di una determinata data. Tuttavia, il Comune ha l’obbligo di analizzare attentamente questi elementi e non può rifiutare la sanatoria basandosi su elementi incerti. Il principio alla base della sentenza è quello della “vicinanza della prova”: essendo il privato il soggetto più prossimo alla conoscenza dei fatti, spetta a lui fornire le evidenze necessarie. Tuttavia, il Consiglio di Stato ha ammesso una mitigazione di tale onere quando il richiedente presenta prove significative e l’amministrazione comunale non fornisce controprove adeguate. In questi casi, la giurisprudenza riconosce la possibilità di ricorrere alla prova per presunzioni, basata su elementi indiziari e valutazioni di normale esperienza. Altro aspetto trattato dalla sentenza riguarda l’efficacia dei testi unici normativi, in particolare il D.P.R. n. 380/2001, Testo Unico dell’Edilizia. Il Consiglio di Stato ha chiarito che tale normativa, pur essendo entrata in vigore successivamente alla realizzazione di molte opere oggetto di sanatoria, può essere richiamata in relazione a condotte edilizie precedenti, qualora le disposizioni preesistenti fossero analoghe. Questa sentenza rappresenta un importante orientamento per i procedimenti di sanatoria edilizia, delineando un equilibrio tra il dovere del privato di fornire prove e l’obbligo dell’amministrazione di esaminarle con rigore e razionalità.(Mercoledì 12 marzo 2025, dal “Quotidiano Giuridico”)