La sentenza n. 28/2025 della Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 3 della legge della Regione Sardegna n. 5/2024, che prevedeva una moratoria di 18 mesi per la realizzazione di nuovi impianti di produzione e accumulo di energia elettrica da fonti rinnovabili.
La Regione autonoma Sardegna, costituitasi in giudizio, aveva difeso la propria legge sostenendo che la misura fosse necessaria per tutelare il paesaggio e l’ambiente – seppur la tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali rientri nella competenza esclusiva dello Stato ex art. 117 Cost lett. s) –, esercitando le competenze primarie regionali in materia di urbanistica e tutela paesaggistica. Inoltre, secondo la tesi della Regione, non vi sarebbe stato un rischio concreto per il raggiungimento degli obiettivi di energia rinnovabile, poiché la Sardegna aveva già avviato la realizzazione di impianti per raggiungere la quota prevista nel PNIEC e poiché la moratoria aveva una durata limitata (18 mesi) e serviva solo per definire con precisione le aree idonee senza compromessi irreversibili per il territorio. Infine, il divieto non si applicava agli impianti già in costruzione, per cui non ci sarebbe stato un impatto significativo sugli investimenti in corso.
La Corte ha ritenuto, invece, che tale disposizione fosse in contrasto con l’art. 20 del D.Lgs. n. 199/2021, il quale vieta l’introduzione di sospensioni generalizzate nei procedimenti autorizzativi per impianti di energia da fonti rinnovabili. Il provvedimento regionale, impugnato dal Governo, è stato ritenuto lesivo dei principi fondamentali in materia di energia e incompatibile con gli obiettivi di decarbonizzazione assunti dall’Italia in ambito europeo. La Corte ha ribadito il principio secondo cui le Regioni non possono adottare provvedimenti che, in assenza di una giustificazione fondata su esigenze specifiche e proporzionate, determinino un ostacolo alla realizzazione di impianti rinnovabili. In particolare la Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 3 della legge della Regione Sardegna n. 5/2024 con le seguenti motivazioni:
I. Il divieto imposto dalla Regione non può essere considerato una semplice misura di tutela del paesaggio. La Corte ha riconosciuto che la Regione avrebbe potuto individuare specifiche aree da escludere, non proporre una moratoria generalizzata per tutto il territorio regionale, che equivale a una scelta di politica energetica, non a una misura di tutela paesaggistica, e quindi rientra nella competenza concorrente tra Stato e Regione;II. La seconda motivazione attiene al contrasto con la normativa nazionale e il principio di massima diffusione delle FER. La Corte ha ribadito che il D.Lgs. n. 199/2021 vieta qualsiasi moratoria e, di fatto, la legge regionale impedisce il raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione al 2030, violando il principio della massima diffusione delle energie rinnovabili;III. La terza motivazione riguarda la violazione dei principi sollevati dal Presidente del Consiglio in materia di certezza del diritto e tutela dell’affidamento. Infatti, bloccando anche gli impianti già autorizzati, la norma regionale ha creato instabilità giuridica per gli operatori economici, violando gli artt. 3 e 41 Cost.;IV. Nella quarta motivazione vi è un inquadramento puntuale del principio di sussidiarietà, che non può giustificare il blocco generalizzato: anche se la Regione avesse agito solo per tutelare il paesaggio, avrebbe comunque dovuto rispettare i principi generali dell’ordinamento nazionale e gli obblighi internazionali.
La decisione si fonda, peraltro, su più profili di illegittimità costituzionale. In primo luogo, è stato ravvisato il contrasto con il principio di leale collaborazione tra Stato e Regioni, poiché la moratoria determinava una paralisi del settore energetico senza il necessario coordinamento con la disciplina nazionale. In secondo luogo, è stata evidenziata la violazione della normativa statale in materia di transizione energetica, che impone l’eliminazione degli ostacoli burocratici e regolatori alla diffusione delle energie rinnovabili. In terzo luogo, è stata riconosciuta l’irragionevolezza della misura, in quanto la sospensione generalizzata delle autorizzazioni avrebbe prodotto effetti distorsivi sul mercato dell’energia, penalizzando sì gli investimenti e compromettendo la certezza del diritto.
La Corte ha osservato che la pianificazione territoriale delle energie rinnovabili deve avvenire nel rispetto delle competenze statali, senza determinare un’interruzione ingiustificata delle procedure autorizzative. Le Regioni possono individuare criteri per la localizzazione degli impianti, ma ciò non può tradursi in misure che sospendano in via generalizzata il rilascio di autorizzazioni, con effetti disfunzionali sullo sviluppo del settore. La decisione assume particolare rilievo in considerazione della necessità di garantire l’attuazione degli obiettivi climatici e di sicurezza energetica, evitando che interventi normativi regionali creino un contesto di incertezza per gli operatori economici.
L’illegittimità della disposizione regionale determina l’immediata cessazione dei suoi effetti e conferma la necessità che le Regioni si conformino ai princìpi stabiliti dalla legislazione nazionale ed europea in materia di energia. La legge regionale, a seguito della sentenza, è annullata con effetto retroattivo. Perciò, tutti gli atti amministrativi adottati in base a essa sono illegittimi. Le autorizzazioni sospese possono riprendere il loro iter. La Regione dovrà adeguarsi alla normativa nazionale e individuare le aree idonee nel rispetto del D.Lgs. n. 199/2021.
La sentenza n. 28/2025 della Corte Costituzionale non si limita a dichiarare l’illegittimità di una norma regionale, ma riafferma un principio di rilevanza strategica per l’intero ordinamento: le Regioni possono e devono tutelare il paesaggio e l’ambiente, ma non possono, attraverso misure generalizzate e indiscriminate, ostacolare la transizione energetica. Ogni restrizione all’installazione di impianti da fonti rinnovabili deve essere motivatamente circoscritta e in ogni caso non ostativa per gli obblighi nazionali ed europei di decarbonizzazione.
L’esito della pronuncia rafforza il principio della prevalenza della normativa statale sulle regolazioni regionali in un settore strategico per il raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione e transizione ecologica. L’intervento della Corte riafferma il quadro normativo volto a favorire la diffusione delle fonti rinnovabili, garantendo un’applicazione uniforme della disciplina nazionale su tutto il territorio e impedendo che disposizioni locali possano determinare un ostacolo all’attuazione delle politiche energetiche nazionali ed europee.
Per maggiori informazioni è possibile contattare l’autore. Avv. Francesco Pezone f.pezone@italaw.it www.italaw.it