Settimana 6/2025 Rassegna Stampa

A. Energy Law

A1. Aree idonee per le rinnovabili: il TAR Lazio si pronuncerà entro marzo sui ricorsi contro il decreto ministeriale

Si è svolta il 5 febbraio l’udienza pubblica davanti al TAR del Lazio relativa ai ricorsi contro il decreto ministeriale sulle aree idonee per l’installazione di impianti da fonti rinnovabili. I ricorrenti contestano la discrezionalità attribuita alle Regioni nella definizione delle zone destinate ad accogliere nuovi impianti. La discussione ha affrontato sia i profili di ammissibilità dell’azione che le questioni di merito, incluse le possibili implicazioni di legittimità costituzionale connesse alle disposizioni contenute nel Decreto Agricoltura. Il Consiglio di Stato, con un’ordinanza dello scorso novembre, aveva già sospeso in via cautelare una parte del DM del 21 giugno 2024, nella parte in cui lasciava alle Regioni la facoltà (e non l’obbligo) di attenersi alle aree idonee già individuate dal decreto legislativo 199/2021, attuativo della Direttiva UE 2018/2001 sulla promozione delle rinnovabili. I giudici di appello avevano stabilito che le Regioni, fino alla decisione definitiva, dovessero rispettare i criteri stabiliti dalla normativa nazionale senza introdurre ulteriori restrizioni. Il ricorso è stato presentato dagli operatori del settore, i quali lamentano che investimenti già pianificati su aree ritenute idonee dalla normativa nazionale potrebbero essere vanificati da scelte regionali più restrittive. La nota governativa ha ribadito che, alla luce dell’ordinanza del Consiglio di Stato, non è ammissibile alcuna norma regionale che restringa ulteriormente le aree identificate come idonee dal legislatore statale (art. 20, comma 8, del D.Lgs. 199/2021). Il TAR del Lazio, trattenendo in decisione i ricorsi, dovrebbe pronunciarsi entro marzo, secondo le tempistiche ordinarie.
(Mercoledì 5 febbraio 2025 da Sole24Ore)

A2. Tar: il Consiglio dei Ministri non ha l’obbligo di intervenire su dissidi tra ministeri

Il Tar della Sardegna ha respinto il ricorso presentato da una società contro la mancata risposta della Presidenza del Consiglio sulla controversia tra il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (Mase) e il Ministero della Cultura (Mic) riguardo all’approvazione di un impianto agrivoltaico. La Società lamentava l’inerzia del Consiglio dei Ministri nel risolvere il contrasto, ma i giudici amministrativi hanno stabilito che non esiste un obbligo per la Presidenza del Consiglio di intervenire entro un termine specifico. Il Tribunale ha sottolineato che la decisione su questi dissidi coinvolge interessi pubblici rilevanti e spetta unicamente alle amministrazioni statali, senza che il privato possa vantare un diritto diretto all’intervento. Secondo la sentenza, in base alla giurisprudenza amministrativa, il Mase, dopo aver ricevuto il parere negativo del Mic, avrebbe dovuto chiudere formalmente il procedimento con esito sfavorevole, per poi rivolgere la questione alla Presidenza del Consiglio. In assenza di questa procedura, l’eventuale inerzia del ministero può essere impugnata in sede giurisdizionale. Il caso solleva un tema più ampio sulla gestione delle autorizzazioni per le energie rinnovabili e il ruolo del governo nel bilanciare le posizioni contrastanti tra i vari enti coinvolti. La sentenza conferma che i ricorrenti hanno strumenti giuridici per contestare sia l’inerzia ministeriale sia eventuali pareri negativi che ostacolino il procedimento autorizzativo.

(Mercoledì 5 febbraio 2025, da www.quotidianoenergia.it)

A3. Friuli-Venezia Giulia: nuovo disegno di legge sulle aree idonee per impianti rinnovabili

La Giunta regionale del Friuli-Venezia Giulia ha trasmesso al Consiglio regionale il disegno di legge n. 38, intitolato “Norme per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili sul territorio regionale“. Dopo l’approvazione preliminare dello scorso dicembre, il testo è stato assegnato alla Quarta Commissione Lavori pubblici il 3 febbraio. Il provvedimento disciplina le aree idonee per l’installazione degli impianti rinnovabili, mantenendo la classificazione stabilita dall’Articolo 20, comma 8, del D.Lgs. 199/2021 e prevedendo procedure semplificate per queste zone. Tuttavia, in conformità con il D.L. Lollobrigida, è vietata l’installazione di impianti fotovoltaici a terra nelle aree agricole, salvo eccezioni per progetti di comunità energetiche o finanziati tramite il Piano di ripresa. Nel caso in cui un’area sia considerata idonea e non idonea in base a criteri diversi, prevarrà la designazione di idoneità. Le aree non idonee verranno definite successivamente con una delibera di Giunta e saranno selezionate in base a criteri di tutela culturale, paesaggistica, ambientale e agricola. Saranno immediatamente escluse le aree comprese nei perimetri dei beni sottoposti a tutela, con fasce di rispetto che potranno estendersi fino a 7km dal bene protetto. Il disegno di legge introduce anche la categoria delle “aree ordinarie“, ossia quelle che non rientrano tra le idonee o non idonee. Inoltre, stabilisce criteri di valutazione per i progetti di impianti rinnovabili e prevede la pubblicazione della cartografia aggiornata su una piattaforma digitale regionale. Infine, il testo include modifiche alla normativa sugli impianti a biomasse e disposizioni transitorie, garantendo che i procedimenti già avviati possano continuare ad applicare la normativa previgente se più favorevole.

(Mercoledì 5 febbraio 2025, dalla Staffetta Quotidiana)

A4. Intelligenza artificiale ed energia: nuove prospettive dal documento della Camera
La Camera dei Deputati ha pubblicato il documento conclusivo dell’indagine conoscitiva sull’intelligenza artificiale (IA), avviata nel 2023 dalla Commissione Attività Produttive per analizzare le opportunità e i rischi di questa tecnologia nel sistema produttivo italiano. L’indagine, che ha coinvolto 82 audizioni tra settembre 2023 e febbraio 2024, evidenzia come l’IA stia diventando un elemento chiave in diversi settori, con un impatto particolarmente rilevante nel comparto “Energy, Resource & Utility”, il primo per quota di mercato nell’adozione di questa tecnologia (16%), seguito da finanza e manifattura (15%). Nel settore energetico, l’intelligenza artificiale viene utilizzata soprattutto per ottimizzare la produzione e la distribuzione dell’energia, migliorando l’efficienza dei processi e consentendo risparmi nei costi energetici. La capacità di analizzare grandi quantità di dati in tempo reale permette infatti di prevedere la domanda e l’offerta di energia, facilitando l’integrazione delle fonti rinnovabili nel sistema elettrico e contribuendo alla stabilità della rete. Un ulteriore utilizzo riguarda la rilevazione di anomalie nei consumi, come manomissioni dei contatori ed errori di fatturazione, migliorando così la gestione del sistema energetico. L’IA può avere un ruolo chiave anche nell’efficienza energetica degli edifici, grazie all’analisi avanzata dei consumi che consente di individuare le soluzioni più efficaci per ridurre gli sprechi e migliorare le prestazioni energetiche. Inoltre, può ottimizzare la gestione della rete elettrica regolando la produzione delle centrali in base ai reali fabbisogni, evitando sovraccarichi e migliorando la sicurezza del sistema. Un aspetto centrale nel documento è il tema della sostenibilità, con particolare attenzione all’uso dell’IA per rendere più efficiente l’impiego delle risorse e ridurre l’impatto ambientale. Nonostante il documento analizzi nel dettaglio i vantaggi dell’IA per il settore energetico, non viene affrontato il crescente fabbisogno energetico dei data center, strutture essenziali per il funzionamento dei sistemi di intelligenza artificiale. Tra le proposte avanzate nel documento, si suggerisce la creazione di spazi normativi per favorire l’ingresso di nuovi operatori nell’IA, l’istituzione di una cabina di regia tra Governo e parti sociali per monitorare lo sviluppo della tecnologia e la possibilità di costituire una fondazione o una società pubblica per accelerare l’adozione dell’IA nelle strategie di innovazione.
(Mercoledì 5 febbraio 2025 da Quotidiano Energia)


B. Varie

B1. Società, Banca e Impresa

Con l’Ordinanza n. 4817 del 18 novembre 2024, il Tribunale di Napoli – Sezione Specializzata in Materia di Impresa, ha confermato il diritto di controllo e di informazione del Socio non amministratore di una Società a Responsabilità Limitata, ribadendo la sua tutelabilità in via d’urgenza ex art. 700 c.p.c. La vicenda giudiziaria trae origine dal ricorso presentato da un Socio di minoranza della Società Alfa, il quale, a fronte delle ripetute richieste inevase di documentazione societaria, ha richiesto l’intervento del Tribunale per ottenere informazioni fondamentali per l’esercizio dei propri diritti. L’Amministratore unico della Società aveva infatti omesso di trasmettere bilanci, estratti conto e altri documenti chiave, ostacolando il diritto del Socio alla trasparenza gestionale. Nel provvedimento, il Tribunale di Napoli ha affermato che il diritto di controllo e informazione del Socio non amministratore, sancito dall’art. 2476, comma 2, c.c., rappresenta uno strumento essenziale per garantire una corretta governance societaria. Il giudice ha inoltre chiarito che tale diritto non si limita alla sola consultazione dei documenti, ma comprende anche il diritto di estrarne copia, anche tramite un professionista delegato. L’Ordinanza sottolinea come il diniego ingiustificato di accesso alla documentazione costituisca una violazione della normativa societaria, giustificando l’adozione di misure cautelari d’urgenza. In particolare, il giudice ha stabilito una sanzione pecuniaria per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione del provvedimento, applicando il meccanismo delle “astreintes” previsto dall’art. 614-bis c.p.c., al fine di garantire un’effettiva tutela giurisdizionale. Questa pronuncia si inserisce nel solco della giurisprudenza maggioritaria, che vede nel diritto di informazione un pilastro fondamentale della trasparenza societaria. La decisione del Tribunale di Napoli rafforza la posizione dei Soci non amministratori, garantendo loro un controllo effettivo sulla gestione della Società e incentivando una maggiore responsabilità da parte degli Amministratori.

(Mercoledì 29 gennaio 2025, dal “Quotidiano Giuridico”)

B2. Contrattualistica

Il Tribunale di Enna, con la sentenza n. 565 dell’11 dicembre 2024, si è pronunciato in merito all’inadempimento contrattuale nell’ambito di un preliminare di compravendita immobiliare e alla conseguente pretesa di ritenzione della caparra confirmatoria. La decisione offre un’importante occasione per analizzare l’operatività di questo istituto nel contesto giuridico attuale. Secondo l’art. 1385, comma 2, c.c., la parte adempiente può scegliere tra due rimedi alternativi e non cumulabili: recedere dal contratto trattenendo la caparra (o esigerne il doppio) oppure richiedere la risoluzione giudiziale del contratto con risarcimento del danno da provare ai sensi dell’art. 1223 c.c. La giurisprudenza ha costantemente ribadito che il diritto di recesso con ritenzione della caparra può essere esercitato anche dopo una diffida ad adempiere (Cass. Civ., Sez. I, 3 novembre 2017, n. 26206). Inoltre, si è precisato che vi è incompatibilità tra la richiesta di risoluzione contrattuale e l’azione per il recesso con ritenzione della caparra, impedendo il passaggio dall’una all’altra in fase di appello. Un aspetto rilevante della sentenza del Tribunale di Enna riguarda la costituzione della caparra mediante assegno bancario. Secondo la Corte di Cassazione (Cass. Civ., Sez. I, 9 agosto 2011, n. 17127), il prenditore del titolo ha l’onere di porlo all’incasso. L’omissione di tale operazione, in violazione del principio di correttezza, non giustifica il recesso dal contratto né legittima l’eccezione di inadempimento. Infatti, il mancato incasso dell’assegno da parte del creditore può essere equiparato all’estinzione dell’obbligazione, conformemente all’art. 1197 c.c. (Cass. Civ., Sez. I, 24 maggio 2007, n. 12079). Questa interpretazione si inserisce in un consolidato orientamento giurisprudenziale che valorizza il principio di buona fede nell’esecuzione del contratto. Questa sentenza conferma che la caparra confirmatoria non è un mero acconto ma uno strumento di tutela contrattuale che impone oneri specifici a entrambe le parti, il cui rispetto è fondamentale per la corretta applicazione della disciplina in materia di inadempimento contrattuale.

(Giovedì 30 gennaio 2025, dal “Quotidiano Giuridico”)

B3. Edilizia

Il TAR Sicilia, con la sentenza del 24 gennaio 2025, n. 187, ha ribadito che le scelte del pianificatore urbanistico in merito alla destinazione delle aree del Piano Regolatore Generale (PRG) sono caratterizzate da un’ampia discrezionalità. Tuttavia, in alcune circostanze specifiche, è richiesta una motivazione più approfondita per giustificare le scelte adottate. In particolare, tale obbligo sorge quando il privato può vantare un affidamento qualificato, derivante sia da convenzioni di lottizzazione o accordi privati con il Comune, sia da aspettative consolidate a seguito di giudicati di annullamento di titoli edilizi o di un silenzio-rifiuto su una richiesta di autorizzazione. Inoltre, è necessaria una motivazione rinforzata quando la destinazione di un’area in zona agricola viene modificata pur essendo circondata da terreni edificati in modo legittimo, oppure nel caso in cui le aree destinate a standard urbanistici per attrezzature pubbliche e di interesse collettivo risultino sovradimensionate rispetto ai parametri fissati dal D.M. 2 aprile 1968. Nel caso in esame, il TAR ha rilevato l’assenza di un legittimo affidamento del ricorrente sull’attribuzione di una diversa destinazione urbanistica e ha quindi respinto il ricorso, confermando la legittimità della scelta pianificatoria adottata.

(Venerdì 31 gennaio 2025, dal “Quotidiano Giuridico”)

B4. Società, Banca e Impresa

Dal 30 gennaio 2025 è ufficialmente in vigore la Direttiva UE 2025/25, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il 10 gennaio 2025. Questa normativa mira a favorire la digitalizzazione del diritto societario, aumentando la trasparenza e semplificando le procedure amministrative. L’obiettivo è facilitare la gestione delle informazioni aziendali e rafforzare la fiducia nel mercato interno ed europeo. La Direttiva introduce diverse novità, tra cui l’obbligo per le Società di capitali di rendere pubbliche informazioni chiave, l’introduzione di un certificato digitale che attesti l’esistenza legale delle Società e l’istituzione di una procura digitale UE per semplificare le operazioni transfrontaliere. Inoltre, rafforza il sistema di interconnessione dei registri delle imprese (BRIS), facilitando la condivisione dei dati tra i paesi membri. Un aspetto rilevante riguarda il principio “una tantum“, che consente alle Società di registrare filiali in altri Stati membri senza dover ripresentare documenti già disponibili nei registri nazionali. Viene inoltre introdotto l’obbligo per le Società madri di pubblicare bilanci consolidati per garantire maggiore trasparenza sui gruppi societari. Gli Stati membri avranno tempo fino al 31 luglio 2027 per recepire la Direttiva nei rispettivi ordinamenti. Questa riforma segna un passo avanti verso un sistema societario più efficiente e integrato, riducendo gli oneri burocratici e facilitando l’operatività delle imprese nel mercato unico europeo.

(Martedì 4 gennaio 2025, dal “Quotidiano Giuridico”)