A1. PNIEC: Efficienza Energetica ed Emissioni in Ritardo sugli Obiettivi UE
L’Italia potrebbe non riuscire a centrare gli obiettivi climatici ed energetici europei previsti dal “Fit for 55” e dal “RepowerEU” entro il 2030. È quanto emerso dall’evento organizzato da Agici presso la sede del GSE. Secondo i dati del Monitor PNIEC, mentre il target UE sulle energie rinnovabili è raggiungibile (39,4% contro l’obiettivo del 38,7%), permangono significativi ritardi su efficienza energetica ed emissioni. In particolare, i consumi di energia primaria e finale sono in aumento rispetto alla bozza 2023, con stime per il 2030 che superano gli obiettivi di risparmio energetico. Anche la riduzione delle emissioni climalteranti resta lontana dai target UE (-43,7% rispetto al 2005). L’evento ha visto la partecipazione di esperti e rappresentanti istituzionali, tra cui Marco Carta, AD di Agici, che ha evidenziato come la strada verso la decarbonizzazione sia ostacolata da incertezze normative e inefficienze nei processi autorizzativi. Francesca De Falco, responsabile energia della Regione Campania, ha sottolineato le difficoltà legate al recente Testo Unico Rinnovabili e alle incertezze sulle aree idonee, in attesa delle decisioni dei magistrati. A livello internazionale, l’instabilità geopolitica e il percorso dalla COP29 in Azerbaigian alla COP30 in Brasile aggiungono ulteriori sfide. Nonostante ciò, il Monitor PNIEC proseguirà con aggiornamenti periodici per monitorare il raggiungimento degli obiettivi energetici e climatici nazionali e comunitari.
(Venerdì 17 gennaio 2025, da www.quotidianoenergia.it)
A2. Decreto Legislativo Accise: il parere della Camera sullo schema di revisione
La commissione Bilancio della Camera ha espresso il suo parere sullo schema di decreto legislativo che introduce la revisione delle disposizioni in materia di accise. Il provvedimento mira a ridefinire la classificazione dei consumi di gas naturale, sostituendo la distinzione tra usi civili e industriali con quella tra usi domestici e non domestici. Secondo il parere, la stima degli effetti finanziari per il 2025 è stata calcolata attraverso la suddivisione dei consumi in quattro scaglioni, considerando le Regioni del Nord e del Centro da un lato e quelle del Sud dall’altro. La riduzione del gettito dell’accisa interesserà principalmente il terzo e il quarto scaglione, con perdite stimate pari a 4,4mln di Euro per le Regioni del Nord e del Centro e 3,5mln di Euro per quelle del Sud. Anche il gettito IVA subirà una riduzione, con effetti più rilevanti nei consumi dei livelli superiori. Complessivamente, le variazioni attese riflettono l’applicazione delle nuove disposizioni a partire dal 1 luglio 2025. Sono previsti i pareri delle commissioni Finanze della Camera e delle commissioni Bilancio e Finanze del Senato, che contribuiranno al perfezionamento del decreto legislativo. Questa revisione rappresenta un passo significativo nella riorganizzazione delle accise, con l’obiettivo di una maggiore equità fiscale.
(Venerdì 17 gennaio 2025, dalla Staffetta Quotidiana)
A3. Sardegna: Via Libera Parziale all’Agrivoltaico
Il Consiglio di Stato ha confermato la legittimità della Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) rilasciata nel 2023 dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (Mase) per l’impianto agrivoltaico da 15,2 MW proposto nel Comune di Tuili. La struttura ha ricevuto il via libera nonostante il ricorso presentato dal Comune di Barumini. I giudici hanno stabilito che il vincolo archeologico imposto dal Ministero della Cultura successivamente al decreto di Via non può essere applicato retroattivamente. Tuttavia, il Consiglio ha precisato che il vincolo dovrà essere considerato durante l’iter autorizzativo definitivo. Questo significa che, pur rimanendo valida la motivazione per il rilascio della VIA, il progetto non gode di un’autorizzazione incondizionata. Il Consiglio di Stato ha, inoltre, sottolineato che il progetto si colloca in un’area ritenuta idonea ai sensi del D. Lgs. 199/2021, senza fare riferimento alla legge regionale sarda del 2024 sulle aree idonee. Rimane aperta la possibilità di sviluppi futuri che potrebbero influire sull’autorizzazione definitiva dell’impianto, finanziato con risorse del PNRR. La decisione evidenzia il delicato equilibrio tra tutela del patrimonio culturale e promozione delle energie rinnovabili, due pilastri chiave delle politiche di sviluppo nazionale.
(Lunedì 20 gennaio 2025, da www.quotidianoenergia.it)
A4. Nautica da diporto: via libera del Consiglio di Stato al decreto sull’elettrificazione
Il Consiglio di Stato ha espresso il proprio parere sullo schema di decreto elaborato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (Mimit) e il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (Mase), relativo alle procedure per l’installazione di sistemi di alimentazione elettrica su unità da diporto. Il decreto, composto da sei articoli, definisce le norme per la messa in commercio delle nuove unità alimentate a energia elettrica e per la conversione di quelle già esistenti. Tra i dettagli operativi, il testo include un modello con cui le imprese installatrici devono comunicare al ministero l’approvazione del loro sistema di qualità e ogni variazione delle attività. Il provvedimento entrerà in vigore 90 giorni dopo la sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale e si fonda sull’articolo 19-bis del D.Lgs. 5/2016, che regola i sistemi di propulsione alimentati a gas e fonti alternative per le imbarcazioni. Nella relazione illustrativa si evidenzia che la propulsione elettrica, oltre a essere ambientalmente sostenibile grazie all’assenza di emissioni nocive e al basso impatto acustico, richiede comunque norme specifiche per garantire la sicurezza delle imbarcazioni, incluse stabilità e galleggiabilità. Da segnalare, inoltre, che un fondo di 3mln di Euro è stato istituito per il 2024 con decreto interministeriale del 5 settembre scorso; questo fondo mira a incentivare la sostituzione di motori a combustione interna con motori elettrici e l’acquisto di batterie necessarie per l’alimentazione delle unità da diporto.
(Martedì 21 gennaio 2025, da www.quotidianoenergia.it)
A5. Bollette: Accesso al Servizio a Tutele Graduali per i clienti vulnerabili, le nuove regole di Arera
Arera ha approvato la delibera 10/2025/R/eel che definisce le modalità per consentire ai clienti domestici vulnerabili di accedere al Servizio a Tutele Graduali (Stg), in conformità con l’art. 24 della L. 193/24. La misura si inserisce nell’ambito della c.d. “norma Gusmeroli”, che permette a circa 14mln di consumatori vulnerabili di richiedere il passaggio al Stg entro il 30 giugno 2025. Il Stg, fino ad ora riservato solo a circa 4mln di utenze non vulnerabili assegnate tramite asta all’inizio del 2024, rappresenta una soluzione più conveniente per i clienti domestici in difficoltà. Per rispettare la scadenza del 30 giugno 2025, farà fede la data di invio della richiesta trasmessa tramite i canali forniti dagli esercenti, i quali sono obbligati a tenerne traccia. Tra le novità previste, gli esercenti il Stg dovranno sospendere temporaneamente le richieste di risoluzione contrattuale per i clienti che diventino vulnerabili entro il periodo stabilito, garantendo così la possibilità di permanenza nel servizio. Inoltre, entro 30 giorni, i fornitori dovranno pubblicare sul proprio sito web le modalità e i canali disponibili per richiedere informazioni e accedere al Stg. Sarà necessario offrire almeno un canale telefonico, uno digitale e, ove disponibile, uno sportello fisico, evitando procedure di accreditamento complesse. Infine, per garantire massima trasparenza, i venditori sono obbligati a includere un’apposita informativa nelle bollette emesse fino al 30 giugno 2025, per comunicare le modalità di accesso e i diritti dei consumatori vulnerabili.
(Mercoledì 22 gennaio 2025, dalla Staffetta Quotidiana)
B1. Edilizia
Il Consiglio di Stato, nella sentenza n. 183 del 13 gennaio 2025 ha chiarito i termini per presentare ricorso contro un permesso di costruire rilasciato a terzi. La questione riguarda il cosiddetto dies a quo, ovvero il momento da cui decorrono i termini per impugnare il provvedimento. Secondo i giudici, il dies a quo varia a seconda dell’oggetto della contestazione: se si contesta l’an dell’edificazione, ovvero la legittimità stessa della costruzione, il termine decorre dall’inizio dei lavori, se si contesta il quomodo, ovvero ad esempio le distanze, la volumetria o conformità delle opere, il termine parte dal completamento dei lavori o dal momento in cui lo sviluppo dell’opera rende evidenti le caratteristiche contestate. La sentenza sottolinea, inoltre, che spetta al soggetto che eccepisce la tardività del ricorso dimostrare, anche attraverso presunzioni, che il ricorrente era già a conoscenza del carattere lesivo del provvedimento. Nel caso esaminato, il Consiglio di Stato ha respinto l’eccezione di tardività, ritenendo che la documentazione presentata non dimostrasse l’adeguata visibilità del cartello di cantiere, necessario per informare i ricorrenti. La lesività delle opere, infatti, è stata ritenuta palese solo nel momento in cui l’edificio ha superato le dimensioni originarie, evidenziando la violazione delle distanze e l’aumento volumetrico. Questa decisione conferma l’orientamento consolidato della giurisprudenza, ribadendo l’importanza di valutare caso per caso il momento in cui diventa evidente il potenziale pregiudizio arrecato da un intervento edilizio.
(Lunedì 20 gennaio 2025, dal “Quotidiano Giuridico”)
B2. Società, Banca e Impresa
Il Tribunale di Milano, con la sentenza n. 278 del 14 gennaio 2025, ha stabilito due principi rilevanti in materia di impugnazione delle delibere del Consiglio di Amministrazione (CdA) nelle Società per Azioni, affrontando un caso legato alla cessione di asset strategici da parte di Tim, oggetto di contestazione da parte di un socio rilevante, Vivendi. Il socio aveva impugnato la delibera del CdA che prevedeva la cessione delle infrastrutture di rete e delle attività di fornitura wholesale, sostenendo che tale decisione avrebbe comportato una modifica sostanziale dell’oggetto sociale della Società, in violazione delle competenze riservate all’Assemblea straordinaria. Secondo il ricorrente, la delibera lesiva avrebbe violato anche le norme sulle operazioni con parti correlate, privandolo di informazioni cruciali per tutelare i propri diritti patrimoniali e amministrativi. Il Tribunale ha rigettato l’impugnazione, affermando che il socio è carente di interesse ad agire in assenza di una chiara dimostrazione di come la delibera avrebbe leso i suoi diritti individuali, come il diritto di voto in assemblea straordinaria o il diritto di recesso. In particolare, la corte ha rilevato che il socio non aveva esplicitamente dichiarato l’intenzione di esprimere voto contrario in una potenziale assemblea. Inoltre, è stato escluso che un socio possa impugnare delibere consiliari per violazione delle norme sulle operazioni con parti correlate, poiché tale facoltà è riservata agli amministratori e al collegio sindacale, secondo l’art. 2391 c.c. La decisione si inserisce in un quadro giurisprudenziale consolidato, che richiede un interesse concreto e attuale per legittimare l’azione giudiziale. Tuttavia, la sentenza ha sollevato interrogativi, specialmente in dottrina, circa la possibilità di estendere ai soci l’impugnazione di delibere adottate in violazione della disciplina sulle operazioni con parti correlate, considerandole contrarie alla legge o allo statuto. Questo caso evidenzia l’importanza di un bilanciamento tra la tutela dell’interesse sociale e i diritti dei singoli soci, chiamando in causa questioni fondamentali sulla governance e sull’esercizio del controllo nelle grandi società per azioni.
(Giovedì 23 gennaio 2025, dal “Quotidiano Giuridico”)