Settimana 45/2024 Rassegna Stampa

A. Energy Law

A.1 Testo Unico FER: le modifiche richieste dalle Regioni 

La Conferenza Unificata ha espresso un parere favorevole condizionato sul Testo Unico FER, il decreto legislativo che regola i regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, attualmente in discussione al Parlamento. Le Regioni, in collaborazione con l’ANCI, hanno avanzato numerose proposte di modifica. In particolare, l’intesa regionale è subordinata all’accoglimento di specifiche richieste già concordate con il governo, tra cui: la possibilità di installare impianti fotovoltaici su terreni agricoli, limiti più stringenti per le procedure semplificate, garanzie sul ripristino dei suoli e maggiori restrizioni sugli espropri. Inoltre, viene richiesta un’estensione dei termini per adeguarsi alle norme (180 giorni anziché 120). Le Regioni chiedono infine che l’autorizzazione unica per progetti di competenza statale venga rilasciata solo previa intesa regionale e propongono ulteriori emendamenti non vincolanti allegati all’intesa.

Dopo i pareri delle commissioni parlamentari competenti, è arrivato il via libera definitivo al Testo unico sulle rinnovabili. Il Consiglio dei ministri ha approvato, in esame definitivo, il Testo unico “Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili”, in attuazione dell’articolo 26, commi 4 e 5, lettere b) e d) della legge 5 agosto 2022, n. 118 decreto legislativo.

Il decreto disciplina i regimi amministrativi relativi alla costruzione e gestione di impianti di produzione e sistemi di accumulo di energia da fonti rinnovabili, garantendo la salvaguardia dell’ambiente, della biodiversità e del patrimonio culturale. Al contempo, promuove la concorrenza tra operatori esistenti e futuri. Vengono definiti principi generali quali sussidiarietà, ragionevolezza e proporzionalità, con particolare attenzione alla trasparenza, alla pubblicità e alla partecipazione degli interessati.

L’articolo 1 illustra le finalità e gli obiettivi del provvedimento, mentre l’articolo 2 elenca i principi fondamentali, tra cui la rapidità e l’efficienza delle procedure amministrative. L’articolo 3, infine, definisce i criteri di priorità per gli interventi e i doveri degli operatori economici, come la cura nella costruzione e gestione degli impianti e la chiarezza delle informazioni.

A2. Aspettando le aree idonee, il Piemonte interviene su fotovoltaico e paesaggio.

Il Piemonte ha introdotto limitazioni per gli impianti fotovoltaici nelle “zone tampone” di un’area UNESCO di 10.000 ettari. L’assessore all’Energia, Matteo Marnati, ha dichiarato che i recenti progetti di agrivoltaico non soddisfano i requisiti necessari per l’approvazione.

A.3 In Texas una centrale elettrica virtuale da 1 GW di potenza

Grazie all’ampia diffusione di termostati intelligenti, il Texas sta sviluppando la più grande centrale elettrica virtuale (VPP) degli Stati Uniti, offrendo servizi di demand response a costi competitivi.

A4. Duro colpo per l’industria UE delle batterie: Northvolt rischia di fallire

La società svedese Northvolt ha presentato una richiesta di ristrutturazione del debito negli Stati Uniti, con le dimissioni dell’amministratore delegato Peter Carlsson, mettendo in crisi l’industria europea delle batterie.


B. Varie

Processo Amministrativo

B.1 Translatio iudicii ed errore scusabile ai fini della rimessione in termini: quando c’è l’inammissibilità del gravame

Il Consiglio ha stabilito che, sebbene la riassunzione entro il termine di tre mesi consenta di preservare gli effetti sostanziali e processuali della domanda originaria, il Giudice amministrativo conserva il potere di verificare se l’azione fosse stata inizialmente proposta entro i termini di decadenza previsti per l’impugnazione degli atti amministrativi. In sostanza, il rispetto del termine per la riassunzione non sanifica eventuali tardività iniziali.

(Consiglio di Stato, sez. V, n. 8140 del 10 ottobre 2024)

Centrale dei Rischi

B.2 Risarcibile il danno per segnalazione illegittima alla Centrale Rischi se segue una rapida revoca degli affidamenti

La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 29252 del 13 novembre 2024, ha chiarito che il danno derivante da una segnalazione illegittima alla Centrale Rischi non è automaticamente riconosciuto (“in re ipsa”), ma deve essere provato dal richiedente. In particolare, è necessario dimostrare l’esistenza del danno e il nesso causale tra la segnalazione e la revoca degli affidamenti, applicando le regole ordinarie dell’illecito aquiliano. Tuttavia, tale nesso di causalità può essere dedotto anche attraverso presunzioni, soprattutto se tra la segnalazione e la revoca degli affidamenti è intercorso un breve lasso di tempo.

(mercoledì 20 novembre 2024)

Notifica telematica

B3. PEC non valida se non consegnata per cause imputabili al destinatario, lo stabiliscono le Sezioni Unite

Con l’ordinanza n. 28452 del 5 novembre 2024, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno chiarito che la notifica via PEC non si perfeziona se la mancata consegna del messaggio è dovuta a cause imputabili al destinatario, come la saturazione della casella PEC. La decisione arriva dopo che la Terza Sezione civile, con ordinanza interlocutoria n. 32287 del 21 novembre 2023, aveva sollevato la questione, evidenziando l’importanza di uniformare gli orientamenti giurisprudenziali riguardanti l’efficacia delle notifiche telematiche. La pronuncia pone un principio fondamentale sul funzionamento degli strumenti tecnologici nel processo civile. Le Sezioni Unite, con l’ordinanza del 2024, hanno operato una svolta rispetto ai precedenti orientamenti che imputavano esclusivamente al destinatario l’inadeguata gestione della casella PEC. La decisione sottolinea che la mancata consegna per casella piena non perfeziona automaticamente la notifica, anche se il destinatario è obbligato a garantire l’efficienza della propria PEC. Ciò rappresenta un allontanamento dal principio per cui la “casella piena” equivaleva a una valida notifica, ribadendo invece la necessità di garantire effettività nella comunicazione.