Settimana 30/2024 Rassegna Stampa

A. Energy Law

A.1 Decreto Aree idonee: Anie Rinnovabili rileva carenza di spazi per energie rinnovabili in Piemonte

Anie Rinnovabili ha voluto simulare gli effetti dell’articolo 7, comma 3 del c.d. “decreto Aree idonee”, pubblicato lo scorso 4 luglio 2024 in Gazzetta Ufficiale, e ha quindi mappato le aree disponibili in Piemonte per l’installazione di impianti da fonti rinnovabili su scala industriale. La mappa fatta circolare dall’associazione mostra in rosso che le aree idonee per l’installazione di questi impianti sono limitate, in quanto la misura introdotta dal decreto stabilisce una fascia di rispetto di 7 km dai beni tutelati per le installazioni degli impianti. L’associazione ha quindi sottolineato che le superfici disponibili in Piemonte sono insufficienti per raggiungere gli obiettivi regionali. Infatti, il decreto prevede che la Regione raggiunga circa 5 GW di potenza cumulata da fonti rinnovabili entro il 2030, obiettivo che potrebbe risultare difficile da realizzare con le aree attualmente designate come idonee.

(Lunedì 15 luglio 2024, da https://www.solareb2b.it/)

A.2 Valle d’Aosta: approvata legge per la promozione dell’autoconsumo diffuso e le Cer

Il Consiglio regionale della Regione autonoma della Valle d’Aosta ha approvato all’unanimità una legge regionale finalizzata alla promozione e allo sviluppo dell’autoconsumo diffuso e delle comunità energetiche rinnovabili, con l’obiettivo di aumentare l’autonomia energetica nel territorio regionale. Il testo è il risultato di un coordinamento tra la Giunta regionale e il gruppo Progetto Civico Progressista. La legge prevede contributi fino a 50.000 euro per gli enti locali e le loro forme associative; sono inoltre previsti contributi per gruppi di autoconsumatori che agiscono collettivamente per la realizzazione di impianti in Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti fino al 40% dei costi ammissibili. Viene inoltre assegnato alla Regione un compito di coordinamento e monitoraggio delle Cer attraverso un tavolo tecnico permanente. Questo provvedimento si inserisce nel quadro del Piano Energetico Ambientale Regionale e della Roadmap per una società “fossil fuel free” entro il 2040. Nonostante alcune criticità, la legge è considerata un passo avanti significativo verso la transizione energetica.

(Martedì 23 luglio 2024, da https://www.ansa.it/ )

A.3 Il MASE firma il decreto ministeriale “Energy Release”

Lo scorso 23 luglio il Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto, ha firmato il c.d. “decreto Energy Release”, che prevede un prezzo calmierato dell’energia elettrica per sostenere le imprese energivore nella transizione verso le fonti rinnovabili. Il provvedimento consente la cessione anticipata di energia elettrica a prezzi contenuti da parte del Gestore dei Servizi Energetici attraverso contratti per differenza. Le imprese partecipanti devono realizzare nuova capacità di generazione di energia verde entro 40 mesi dalla sottoscrizione e restituire l’energia anticipata su un orizzonte di 20 anni ad un prezzo pari a quello di anticipazione. Gli impianti devono avere una potenza minima di 200 kW, ottenuta tramite nuovi impianti o il rifacimento di strutture esistenti. Inoltre, il decreto offre contributi fino a 300.000 euro per coprire i costi delle imprese legati all’energia anticipata. Questo decreto mira a favorire un contesto più conveniente per le imprese, riducendo la spesa elettrica e promuovendo l’uso di energie rinnovabili.

(Martedì 23 luglio 2024, da https://www.mase.gov.it/)

A.4 Il Consiglio di Stato ha stabilito l’inapplicabilità della sanzione a fatti pregressi per mancato acquisto dei certificati verdi

Il Consiglio di Stato, con sentenza del 18 giugno 2024, n. 5463, ha affermato che “una volta abrogata la disposizione che stabiliva l’obbligo inosservato dell’acquisto dei cosiddetti ‘certificati verdi’, l’Autorità [di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA)] non [può] successivamente infliggere…una sanzione amministrativa ‘punitiva’ per la violazione di quella stessa disposizione, anche se consumata in precedenza, ostandovi il principio della retroattività della lex mitior”.

(Consiglio di Stato, Sez. II, sentenza del 18 giugno 2024, n. 5463)


B. Varie

Società, banca e impresa

B.1 Se l’immobile sociale è viziato, è possibile la risoluzione del preliminare di vendita di quote

La Cassazione civile, con sentenza n. 19833 del 21 luglio 2024, ha stabilito che “le azioni (e le quote) delle società di capitali costituiscono beni ‘di secondo grado’, in quanto non sono del tutto distinti e separati da quelli compresi nel patrimonio sociale…con conseguente applicabilità dell’art. 1497 cod. civ. per vizi attinenti ai beni patrimoniali, e non direttamente alla quota, solo a fronte di specifiche garanzie contrattuali, anche diversamente qualificate, evincibili dal contratto (riferimenti alla consistenza del patrimonio sociale o a particolari caratteristiche dei beni in esso ricompresi)”.

(Cass. civ., Sez. II, ordinanza del 21 luglio 2024, n. 19833)

Amministrativo

B.2 La necessità della notifica dell’avvio dell’istruttoria per i provvedimenti sanzionatori dell’AGCM

Il Consiglio di Stato, con ordinanza n. 6057 del 9 luglio 2024, ha rimesso alla Corte di giustizia UE la questione giurisprudenziale relativa al seguente quesito: “se l’art. 101 TFUE osti a una normativa nazionale, quale quella di cui all’art. 14, L. 24 novembre 1981, n. 689, che, ai fini dell’esercizio dei poteri sanzionatori, impone all’Autorità garante della concorrenza e del mercato di notificare alle imprese interessate il provvedimento di avvio dell’istruttoria, che indica inter alia gli elementi essenziali in merito alle presunte infrazioni, entro il termine decadenziale di novanta giorni, ovvero trecentosessanta giorni per le imprese residenti all’estero, decorrente dal momento in cui l’Autorità ha la conoscenza della violazione”.

(Consiglio di Stato, Sez. VI, ordinanza del 9 luglio 2024, n. 6057)

Edilizia

B.3 Appalti: valide le offerte contenenti prodotti originari di Paesi terzi

Il Tar Puglia, con sentenza n. 834 del 10 luglio 2024, ha stabilito che l’art. 170 del nuovo Codice dei contratti pubblici, sulle offerte contenenti prodotti originari di Paesi terzi, “attribuisce all’Amministrazione, sotto tale specifico profilo, un potere ampiamente discrezionale che si esercita, in particolare, nel momento in cui la stazione appaltante decida di non respingere l’offerta di prodotti extra-europei”.

(Tar Puglia, sez. III, sentenza 10 luglio 2024, n. 834)