A.1 Regione Sardegna: le novità sulla moratoria Fer
Come anticipato nella precedente rassegna stampa, nelle more dell’approvazione della legge regionale di individuazione delle aree idonee, lo scorso martedì 2 luglio 2024 il Consiglio Regionale della Regione Sardegna, con Legge Regionale del 3 luglio 2024, n. 5, ha approvato il disegno di legge che pone un divieto di realizzare nuovi impianti di produzione e accumulo di energia elettrica da fonti rinnovabili, per un periodo non superiore a diciotto mesi dall’entrata in vigore della stessa legge e, parallelamente, a partire dallo scorso 11 luglio 2024 ha avviato l’iter per la definizione della mappa delle aree idonee per le rinnovabili. Nel frattempo, Elettricità Futura e Federazione ANIE, cioè le due associazioni aderenti a Confindustria che rappresentano l’intera filiera elettrica, hanno trasmesso una lettera al Ministro per gli Affari regionali e Autonomie, Roberto Calderoli, e al Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto, per sottoporre alla loro attenzione la normativa regionale in questione, che – a loro modo di vedere – presenterebbe forti profili di illegittimità costituzionale, nonché di conflitto con il quadro legislativo nazionale, oltre che eurounitario.
(Giovedì 11 luglio 2024, da https://www.quotidianoenergia.it/)
A.2 Firmato il decreto MASE sulle “condizionalità green” per le imprese energivore
Lo scorso 11 luglio 2024 il Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica Gilberto Pichetto, a seguito del parere positivo di ARERA, ha firmato il decreto introduttivo delle cosiddette “condizionalità green” per le imprese a forte consumo di energia elettrica che intendono beneficiare di agevolazioni in bolletta. Oltre agli obblighi di esecuzione della diagnosi energetica, le imprese energivore dovranno soddisfare una condizionalità green tra: “dare attuazione agli interventi di efficientamento energetico, previsti dalla diagnosi, che abbiano un tempo di ritorno inferiore ai tre anni e un investimento proporzionato all’agevolazione, coprire almeno il 30% dei consumi con energia da fonti che non emettono carbonio e investire almeno il 50% dell’agevolazione in progetti per la riduzione di emissioni di gas serra”. Il testo è il risultato del lavoro congiunto del MASE con GSE, ENEA e ISPRA, nonché di un confronto con le imprese interessate. Da ora sarà necessario attendere l’apertura della sessione suppletiva dell’anno 2024 per l’iscrizione all’Elenco delle imprese energivore, disponibile sul portale gestito da CSEA.
(Giovedì 11 luglio 2024, da https://www.mase.gov.it/)
A.3 Aumento bollette gas: class action dei consumatori conto Enel Energia
A seguito dell’aumento dei prezzi applicati da Enel Energia per il consumo di gas all’insaputa di centinaia di migliaia di consumatori e micro-imprese, a partire dalla primavera 2023 fino ad oggi – talvolta anche del 120-130% – Adusbef, Assoutenti, Casa del consumatore, Codici, CTCU e Confconsumatori hanno presentato una proposta di conciliazione al colosso energetico, così come previsto nell’ambito di controversie che possono sorgere con i fornitori di gas, energia elettrica e acqua, senza, tuttavia, ricevere alcun riscontro. Pertanto, le sei associazioni di consumatori, così come riconosciute dall’art. 137 del Codice del consumo, invitano tutti coloro che hanno riscontrato aumenti del gas in bolletta dalla primavera 2023 in poi a rivolgersi ai loro sportelli, al fine di avviare delle azioni collettive nei confronti di Enel Energia a tutela dei propri interessi.
A.4 Stipulato protocollo d’intesa per la sostenibilità nello sport tra CONI e MASE
In data 11 luglio 2024, presso la sede del CONI, il Presidente del Comitato Giovanni Malagò e il Sottosegretario di Stato al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica con delega allo sport Claudio Barbaro hanno presentato il contenuto del protocollo d’intesa di durata biennale stipulato tra il MASE e il CONI, che prevede uno stanziamento di 1,7 milioni di euro volto ad accelerare il processo di sostenibilità in ambito sportivo. Tra le prime iniziative previste dal protocollo rientra il progetto “Casa Italia” ai Giochi Olimpici di Parigi 2024, che avrà sede nel padiglione Pré Catelan, situato a Bois de Boulogne. Presso Casa Italia saranno infatti adottati dei criteri di sostenibilità come l’efficientamento energetico della struttura, l’utilizzo di erogatori d’acqua e gli arredi della sala stampa ecocompatibili. Nello specifico, come sottolineato da Claudio Barbaro, il protocollo “si divide in quattro linee direttrici: la partecipazione, come evento emblematico e rappresentativo, ai Giochi di Parigi; la formazione, fondamentale per iniziare a costruire la figura professionale del manager della sostenibilità degli eventi sportivi; la promozione dello sport, di base e per tutti, con eventi formativi ed eventi sportivi pilota; infine, la parte più corposa dell’accordo vedrà una serie di eventi pilota di carattere nazionale e internazionale che, rappresenteranno delle buone pratiche per eventi sportivi sostenibili”.
Società, banca e impresa
B.1 La prescrizione del risarcimento danni da parte delle imprese ai revisori decorre dal deposito della relazione sul bilancio
La Corte costituzionale, con sentenza n. 115 del 2024, ha dichiarato infondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 15, comma 3, del d.lgs. n. 39 del 2010 sollevate in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., sotto il profilo dell’intrinseca irragionevolezza. La questione concerne la parte in cui il suddetto articolo fa decorrere il termine di prescrizione delle azioni di responsabilità nei confronti dei revisori legali dei conti e delle società di revisione dalla data della relazione di revisione sul bilancio d’esercizio o consolidato, emessa al termine dell’attività di revisione cui si riferisce l’azione di risarcimento. La Corte ha ritenuto che vi sia un bilanciamento ragionevole tra l’esposizione del revisore ad una responsabilità solidale con gli amministratori e la possibilità della società di far valere l’inadempimento sin dal deposito di una relazione inesatta o scorretta, diversamente dalla posizione dei soci e terzi. Inoltre, analizzando in positivo la questione, si può affermare che “per ricondurre l’art. 15, comma 3, del D. Lgs. n. 39 del 2010 a una portata normativa che non contrasti in maniera manifesta con il principio di ragionevolezza e con la tutela del danneggiato, è sufficiente limitare il raggio applicativo della medesima disposizione alle sole azioni con cui la società, che ha conferito l’incarico di revisione, fa valere il danno conseguente all’erronea o inesatta revisione. Va dichiarata, dunque, non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 15, comma 3, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39”.
(Corte costituzionale, sentenza del 1° luglio 2024, n. 115)
Contrattualistica
B.2 L’esecuzione in forma specifica del preliminare: la regolarità urbanistica può prodursi anche in appello
La Cassazione civile, con sentenza del 9 luglio 2024, n. 18681, ha stabilito che “in tema di esecuzione specifica dell’obbligo di concludere un contratto di compravendita di un immobile, la sussistenza della dichiarazione sostitutiva di atto notorio, di cui all’art. 40 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, rilasciata dal proprietario o da altro avente titolo, attestante l’inizio dell’opera in data anteriore al 2 settembre 1967, non costituisce un presupposto della domanda, bensì una condizione dell’azione, che può intervenire anche in corso di causa e sino al momento della decisione della lite. Ne consegue che la carenza del relativo documento è rilevabile, anche d’ufficio, in ogni stato e grado del giudizio, con l’ulteriore conseguenza che sia l’allegazione, che la documentazione della sua esistenza, si sottraggono alle preclusioni che regolano la normale attività di deduzione e produzione delle parti e possono quindi avvenire anche nel corso del giudizio di appello, purché prima della relativa decisione”.
(Cass. civ., Sez. II, sentenza del 9 luglio 2024, n. 18681)
B.3 Contratto di trasporto: i requisiti per l’azione diretta del sub-vettore nei confronti del committente
La Corte d’Appello di Ancona, con sentenza del 27 maggio 2024, n. 817 ha stabilito che, in materia di contratto di trasporto, “l’eccezionale attribuzione di una a tecnica forma di garanzia [attribuita dall’art. 7-ter del d. lgs. n. 286/2005] a favore del sub-vettore impone tuttavia che quest’ultimo, per vedere accolta la propria domanda nei confronti del committente (oltre che alla propria controparte contrattuale/vettore principale), debba provare l’esistenza: del contratto di trasporto con il proprio ordinante/vettore principale con indicazione del prezzo concordato, degli ordini di trasporto, delle fatture e dei documenti di trasporto sottoscritti dal vettore e/o dal destinatario, da cui risulti la derivazione contrattuale”.
(Corte d’Appello di Ancona, sentenza del 27 maggio 2024, n. 817)