MEMORANDUM – BOZZA DECRETO FER-X | Italaw | Francesco Pezone

MEMORANDUM – BOZZA DECRETO FER-X

Il presente memorandum ha lo scopo di offrire un breve approfondimento sulle condizioni e le modalità di accesso al meccanismo di supporto previsto per determinate tipologie di impianti di produzione di energia elettrica proveniente da fonti rinnovabili, così come disciplinate nella bozza di decreto ministeriale c.d. “Decreto Fer- X” che il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (“MASE”) deve emanare in attuazione degli artt. 6 e 7 del D.lgs. 199/2021 (di seguito anche solo “Bozza”), resa disponibile sul sito del Ministero in data 1° marzo 2024.

Nello specifico, ai sensi dell’art. 1 della Bozza, il Decreto Fer-X persegue la finalità di “sostenere la produzione di energia elettrica di impianti a fonti rinnovabili con costi di generazione vicini alla competitività di mercato, attraverso la definizione di un meccanismo di supporto che ne promuova l’efficacia, l’efficienza e la sostenibilità in misura adeguata al perseguimento degli obiettivi di decarbonizzazione al 2030, coerentemente con gli obiettivi di sicurezza e adeguatezza del sistema elettrico”.

Il Decreto Fer-X cesserà di applicarsi in data 31 dicembre 2028 ovvero, per gli impianti di potenza inferiore o uguale al MWp, fino alla data in cui sarà raggiunto un contingente di potenza finanziata pari a 5 GWp, qualora tale data risulti anteriore rispetto al termine del 31 dicembre 2028.

I. Tipologie di impianti che possono accedere al meccanismo di supporto

La Bozza disciplina le condizioni e le modalità in base alle quali possono accedere al meccanismo di supporto le seguenti tipologie di impianti: impianti solari fotovoltaici (inclusi gli agrivoltaici), impianti eolici, impianti idroelettrici e impianti di trattamento di gas residuati dai processi di depurazione.

Gli impianti non devono necessariamente essere ubicati nel territorio italiano. Potranno, infatti, accedere al meccanismo di supporto, nel rispetto di precise condizioni e modalità disciplinate nella Bozza, anche gli impianti ubicati sul territorio di Stati membri dell’Unione europea o di Stati terzi confinanti con l’Italia e con i quali l’Unione europea ha stipulato un accordo di libero scambio, che esportano fisicamente la loro produzione in Italia.

La Bozza fa rientrare nell’ambito di applicazione del Decreto Fer-X anche gli interventi di riattivazione di impianti dismessi, l’integrale ricostruzione e i potenziamenti di impianti già esistenti, nonché gli interventi realizzati su impianti per i quali è prevista la sottoscrizione di contratti di approvvigionamento di energia elettrica di lungo termine. Sono, infine, esclusi dall’accesso al meccanismo di supporto le imprese insolventi o i soggetti che hanno subito condanne penali et similia.

II. Requisiti degli impianti

La Bozza prevede che l’accesso al meccanismo di supporto sia subordinato al rispetto dei seguenti requisiti, indipendentemente dalla potenza nominale dell’impianto, e cioè:

  • i requisiti stabiliti all’Allegato 2 della Bozza con riferimento a singole tipologie di impianto (che verranno meglio declinati nelle regole operative del Decreto), fermo restando l’obbligo di rispetto delle prescrizioni della normativa tecnica in materia di qualità e sicurezza; e
  • i requisiti prestazionali e di tutela ambientale necessari anche per rispettare il principio “Do No Significant Harm” (DNSH).

Inoltre, qui di seguito sono riportati ulteriori requisiti previsti dalla Bozza a seconda della potenza nominale dell’impianto, vale a dire:

  1. impianti di potenza inferiore o uguale a 1 MWp:
    • avvio dei lavori[1] successivamente alla data di entrata in vigore del Decreto;
  2. impianti di potenza superiore a 1 MWp:
    • avvio dei lavori[2] successivamente alla presentazione dell’istanza di partecipazione alle procedure competitive, quale modalità di accesso al meccanismo di supporto prevista per impianti di tale potenza;
    • possesso di titolo abilitativo alla costruzione e all’esercizio dell’impianto, ivi inclusi i titoli concessori, ove previsti (o, in alternativa, il provvedimento favorevole di valutazione di impatto ambientale, ove previsto);
    • preventivo di connessione alla rete elettrica accettato in via definitiva;
    • possesso della dichiarazione di un istituto bancario che attesti la capacità finanziaria ed economica del soggetto partecipante in relazione all’entità dell’intervento o, in alternativa, l’impegno del medesimo istituto a finanziare l’intervento.

III. Rinuncia all’accesso al meccanismo di supporto

I soggetti che hanno avuto accesso al meccanismo di supporto possono rinunciarvi prima del periodo di diritto[3] a fronte del pagamento di un corrispettivo nei confronti del GSE determinato secondo le modalità che saranno definite nelle regole operative del Decreto. Il corrispettivo da riconoscere al GSE è comunque non superiore al 20% del costo di investimento standard dell’impianto di cui alla Tabella 1 dell’Allegato 1.

IV. Condizioni di cumulabilità

L’accesso al meccanismo di supporto è cumulabile esclusivamente con:

  1. contributi in conto capitale non eccedenti il 40% del costo dell’investimento (unicamente per impianti di nuova costruzione);
  2. fondi di garanzia e fondi di rotazione; e
  3. agevolazioni fiscali nella forma del credito di imposta o di detassazione dal reddito di impresa degli investimenti in macchinari e apparecchiature.

In tali casi, il prezzo di aggiudicazione è rimodulato secondo le modalità di cui al punto 4 dell’Allegato 1 della Bozza.

V. Come accedere al meccanismo di supporto

  • Impianti con potenza inferiore o uguale a 1 MWp

Per questa prima categoria di impianti è previsto l’accesso diretto al meccanismo di supporto mediante comunicazione al GSE della data di entrata in esercizio dell’impianto entro i 90 giorni successivi all’avvio dell’esercizio stesso, nei limiti del contingente disponibile di cui all’art. 1, comma 3 della Bozza (5 GWp). La mancata comunicazione entro tale termine comporta la perdita del diritto al riconoscimento del prezzo di aggiudicazione.

  • Impianti di potenza superiore a 1 MWp

Per questa seconda categoria di impianti è previsto l’accesso al meccanismo di supporto a seguito di partecipazione a procedure pubbliche competitive in forma telematica, che verranno bandite dal GSE nel corso quinquennio 2024-2028 e in cui verranno messi a disposizione periodicamente contingenti di potenza per un totale complessivo di 62,15 GWp (quantità che potrà eventualmente essere aggiornata con decreto del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica).

Ai fini della partecipazione alla procedura pubblica competitiva, nell’istanza di partecipazione sarà necessario offrire una riduzione percentuale sul prezzo di esercizio[4], comunque non inferiore al 2%, unitamente al versamento di una cauzione provvisoria e definitiva.

Nell’ambito di ciascuna procedura sarà previsto un periodo di 60 giorni per la presentazione della domanda di accesso al meccanismo di supporto e le graduatorie saranno pubblicate nei successivi 90 giorni.

VI. Tempi massimi per la realizzazione degli impianti a seguito di partecipazione alle procedure pubbliche competitive

Gli impianti risultati in posizione utile in graduatoria devono entrare in esercizio nei tempi massimi stabiliti alla Tabella 2 di cui all’art. 7 della Bozza, al netto dei tempi di fermo nella realizzazione dell’impianto e delle opere connesse, derivanti da cause di forza maggiore.

Il mancato rispetto dei suddetti termini comporta le seguenti decurtazioni del prezzo di aggiudicazione:

  • 0,2% per ogni mese di ritardo per i primi 9 mesi;
  • 0,5% per i successivi 6 mesi, nel limite massimo di 15 mesi;
  • nel caso in cui non siano rispettati i precedenti termini, il GSE dichiara la decadenza dalla graduatoria ed escute la cauzione definitiva; e
  • qualora l’impianto venga successivamente riammesso a meccanismi di supporto, si applica una riduzione del 5% del prezzo di aggiudicazione.

In caso di rinuncia alla realizzazione dell’intervento entro 12 mesi dalla pubblicazione della graduatoria, viene escusso solo il 30% della cauzione definitiva. In tal caso, qualora l’impianto venga successivamente riammesso al meccanismo di supporto, non si applica alcuna decurtazione, essendo così possibile accedere alla tariffa piena.

Inoltre, i soggetti risultati in posizione utile in graduatoria dovranno comunicare al GSE la data di entrata in esercizio dell’impianto entro i 90 giorni successivi all’avvio stesso, pena la perdita del diritto al riconoscimento del prezzo di aggiudicazione e l’escussione, da parte del GSE, della cauzione definitiva versata.

VII. Valutazione accelerata dei progetti di grandi dimensioni

La Bozza prevede, inoltre, la possibilità di usufruire di una procedura accelerata di valutazione del progetto esclusivamente per gli impianti di potenza superiore a 10 MWp, con esclusione degli impianti nella titolarità delle amministrazioni locali, previsti e finanziati nell’ambito delle misure del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). 

Il presente memorandum sarà oggetto di integrazioni e modifiche all’esito della pubblicazione del Decreto nella sua versione definitiva.


[1] Ai sensi dell’art. 3, comma 6 della Bozza, i lavori di realizzazione dell’impianto “si intendono avviati al momento dell’assunzione della prima obbligazione che rende un investimento irreversibile, quale, a titolo esemplificativo, quella relativa all’ordine delle attrezzature o all’avvio dei lavori di costruzione. L’acquisto di terreni e le opere propedeutiche quali l’ottenimento di permessi e lo svolgimento di studi preliminari di fattibilità non sono da considerarsi come avvio dei lavori”.

[2] Per la definizione di avvio dei lavori: ibidem.

[3] Il periodo di diritto coincide con la vita utile convenzionale dell’impianto indicata all’Allegato 1 della Bozza, che è attualmente pari a 20 anni per tutte le tecnologie.

[4] I prezzi di esercizio per le procedure svolte nell’anno 2024 sono quelli indicati all’Allegato 1. I valori dei prezzi di esercizio verranno aggiornati da parte del GSE su base mensile in fase di pubblicazione dei singoli bandi, facendo riferimento all’indice nazionale dei prezzi al consumo per l’intera collettività al fine di tenere conto dell’inflazione media cumulata tra la data di entrata in vigore del Decreto ed il mese di pubblicazione del bando della relativa procedura. 

Per maggiori informazioni è possibile contattare l’autore.

Avv. Francesco Pezone
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