Settimana 24/2024 Rassegna Stampa

Energy Law

A.1 Decreto Aree idonee: raggiunta intesa Governo-Regioni

Lo scorso 7 giugno 2024 la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ha approvato all’unanimità la bozza di decreto aree idonee Fer, siglando una specifica “intesa, ai sensi dell’articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, sullo schema di decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro della cultura e con il Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, recante ‘Disciplina per l’individuazione di superfici e aree idonee per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili’ (PNRR – M2C2, Riforma 1.1)”. Tra le principali novità del testo approvato, in attesa della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, si segnala la modifica apportata all’art. 1, comma 2 della bozza di decreto, in cui viene specificato che l’individuazione delle aree idonee deve avvenire “garantendo l’opportuno coinvolgimento degli enti locali”. Inoltre, il nuovo comma 3 dell’art. 7 afferma che “possono essere considerate non idonee le superfici e le aree che sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42”. Resta poi ferma la necessità di confermare la facoltà delle Regioni di stabilire una fascia di rispetto dal perimetro dei beni sottoposti a tutela di ampiezza differenziata a seconda della tipologia di impianto, proporzionata al bene oggetto di tutela, fino a un massimo di 7 chilometri, così come previsto nell’ultima versione della bozza di decreto.

(Venerdì 7 giugno 2024, da https://www.quotidianoenergia.it/)

A.2 DL Agricoltura e Fer-X: verso l’approvazione dei decreti

Lo scorso 11 giugno si è ufficialmente chiuso il ciclo di audizioni sul DL Agricoltura e in Commissione Industria al Senato sono quindi pervenute diverse memorie relative al divieto di installazione di impianti fotovoltaici a terra in area agricola. Tra queste, si segnalano alcune caratterizzate da posizioni più radicali, tra cui quelle trasmesse dall’associazione WWF e Gis, che hanno chiesto l’integrale soppressione dell’articolo 5 del suddetto provvedimento. Con altre memorie, invece, sono state proposte modifiche al provvedimento al fine di evitare l’imposizione di ulteriori limiti allo sviluppo di energie rinnovabili, tra cui quelle trasmesse da Energia Libera ed Enfinity Global, la quali hanno richiesto di estendere il perimetro delle zone in cui è possibile installare impianti fotovoltaici con moduli a terra. Di parere opposto, infine, Italia Nostra, che ha richiesto di far rientrare nello stop al fotovoltaico a terra anche i progetti con iter già avviati alla data di entrata in vigore del decreto.

Quanto al Decreto Fer-X, in occasione del convegno organizzato da Ecco e Aiget intitolato “La nuova sicurezza energetica: le fonti e le opportunità dopo la transizione” e tenutosi lo scorso 10 giugno a Milano, il dg Mercati e infrastrutture energetiche del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Alessandro Noce, è intervenuto definendo il suddetto decreto come “provvedimento madre per raggiungere gli obiettivi Fer al 2030” e specificando che il Ministero sta lavorando al recepimento del parere di ARERA e, parallelamente, sta cercando di ottenere a breve il via libera UE per il 2025 in modo da tenere fede all’obiettivo  annunciato di avviare le aste entro l’anno.

(Mercoledì 12 giugno 2024, dalla Staffetta Quotidiana

Martedì 11 giugno 2024, da  https://www.quotidianoenergia.it/)

A.3 Il Consiglio di Stato si pronuncia sui limiti dei poteri di controllo del GSE  

Con sentenza n. 4695 del 27 maggio 2024, il Consiglio di Stato ha stabilito che il GSE non può emettere un provvedimento di decadenza dagli incentivi previsti dal D.M. 19.2.2007 in conto energia, rimettendo in discussione, a distanza di pochi anni, gli elementi accertati positivamente nel corso del procedimento di verifica, il cui esito aveva condotto all’atto di ammissione agli incentivi. Si tratterebbe, infatti, di un mero riesame dei medesimi elementi già vagliati in sede di istruttoria e, quindi, di una illegittima espressione di autotutela di cui all’art. 21-novies L. 241/1990. Nella fattispecie si trattava di una società titolare di una serra fotovoltaica adibita alla coltivazione con potenza pari a 3.604,20 kW, che era stata ammessa agli incentivi di cui sopra all’esito di un’approfondita istruttoria condotta dal GSE nel 2011. Nel 2017 il GSE aveva poi avviato un procedimento di verifica all’esito del quale aveva emesso un provvedimento di decadenza dagli incentivi asseritamente per mancanza dei requisiti richiesti dal D.M. 19.2.2007.

(Consiglio di Stato, Sez. II, sentenza del 27 maggio 2024, n. 4695, da www.giustizia-amministrativa.it)

A.4 MASE: pubblicate le nuove Linee Guida per i soggetti attuatori

Lo scorso 7 giugno il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha approvato la nuova versione 2.0 delle “Linee Guida per i soggetti attuatori – Istruzioni operative per le attività di gestione finanziaria, monitoraggio, rendicontazione e controllo per gli interventi PNRR di competenza del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE)”, consultabili all’interno della pagina dedicata al Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co.).

(Lunedì 10 giugno 2024, da https://www.mase.gov.it/)


B. Varie

Società, banca e impresa

B.1 L’esclusione del socio-amministratore dalla società semplice in caso di violazione dell’obbligo di rendiconto

Con l’ordinanza n. 16043 del 10 giugno 2024 la Corte di Cassazione ha stabilito che “nelle società di persone, e ancor più nella società semplice che ne costituisce l’archetipo di base, il cumulo delle qualifiche di socio e di amministratore non impedisce che le irregolarità o illiceità commesse dal solo amministratore determinino non solo la relativa revoca dalla carica, ma anche l’esclusione del socio per violazione dei doveri previsti dallo statuto a tutela della finalità e degli interessi dell’ente”.

(Cass. civ., Sez. I, ordinanza del 10 giugno 2024, n. 16043)

Appalti

B.2 Il Consiglio di Stato stabilisce l’obbligo di dichiarare espressamente la volontà di ricorrere al subappalto c.d. necessario

Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 4724 del 28 maggio 2024, ha affermato che l’operatore economico partecipante a una procedura di evidenza pubblica ha l’obbligo “di dichiarare sin dalla domanda di partecipazione la volontà di avvalersi del subappalto c.d. necessario”. In altri termini, “il concorrente non è tenuto a indicare il nominativo del subappaltatore già in sede di offerta, ma è tenuto senz’altro a dichiarare la volontà di ricorrere al subappalto per supplire al requisito di qualificazione mancante…La mancata dichiarazione del concorrente partecipante ad una procedura di evidenza pubblica, della volontà di far ricorso al subappalto c.d. necessario, non può essere oggetto di soccorso istruttorio”.

(Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza del 28 maggio 2024, n. 4724)