A.1 DM Agrivoltaico: a breve l’apertura del bando per l’accesso agli incentivi
Come anticipato nella precedente rassegna stampa, con decreto dipartimentale dello scorso 16 maggio il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha approvato le Regole Operative elaborate dal GSE con riferimento al DM MASE del 22 dicembre 2023, n. 436, che introduce un sistema di incentivi, suddivisi in una tariffa incentivante e un contributo in conto capitale, a favore di impianti agrivoltaici avanzati di natura sperimentale così come definiti alla lettera e) di cui all’art. 1.1 delle Linee Guida in materia di Impianti Agrivoltaici. A tal proposito, si evidenzia che, secondo quanto riportato all’Appendice B delle suddette Regole Operative, per entrambe le procedure di selezione delle iniziative meritevoli di accesso agli incentivi (vale a dire le aste e i registri così come previsti dal DM Agrivoltaico) sarà possibile presentare istanza di partecipazione esclusivamente dal giorno 4 giugno 2024 alle ore 12:00:00 fino al giorno 2 settembre 2024 alle ore 12:00:00 e che, salvo diverse comunicazioni da parte del GSE, attualmente non è in programma l’avvio di ulteriori procedure.
(Mercoledì 15 maggio 2024, https://www.gse.it/)
A.2 Aree idonee: aggiornata la bozza di decreto
Si segnala che è stata approvata una nuova bozza del DM aree idonee, che tiene conto delle modifiche approvate in commissione Ambiente, Energia e Sostenibilità della Conferenza delle Regioni e delle novità introdotte dal DL Agricoltura per il fotovoltaico a terra in area agricola (in merito al quale sono attualmente in corso le audizioni in Commissione Industria al Senato). Tra le principali novità, all’art. 1 della nuova bozza di DM si prevede che le Regioni definiscano le aree agricole in cui è vietata l’installazione di impianti fotovoltaici a terra in linea con quanto stabilito dal DL Agricoltura. Non è poi più presente il riferimento alle “compensazioni economiche” che le Regioni inadempienti devono trasferire alle Regioni più virtuose. Viene inoltre lasciato più spazio alle Regioni per definire le aree idonee, dato che la nuova bozza invita a tenere conto delle aree “immediatamente idonee”, così come definite dall’art. 20, comma 8 D. Lgs. 199/2021 di recepimento della direttiva RED II, e a massimizzare le aree idonee, senza però pregiudicare la tutela del territorio. La bozza detta, infine, requisiti più stringenti per la definizione delle aree non idonee; vengono infatti considerate non idonee all’installazione di impianti le aree che ricadono nelle fasce di rispetto dei beni culturali, che possono eventualmente essere estese dalle Regioni.
(Giovedì 30 maggio 2024, dalla Staffetta Quotidiana)
A.3 Decreto Fer-X: il MASE annuncia l’avvio delle prime aste entro fine anno
Il sottosegretario del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica Claudio Barbaro, in risposta a un’interrogazione presentata da Vinicio Peluffo in X commissione della Camera sulla bozza di Decreto Fer-X (la quale, si ricorda, ha la finalità di sostenere la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili tramite l’accesso ad un meccanismo di supporto previsto per impianti solari fotovoltaici, impianti eolici, impianti idroelettrici e impianti di trattamento di gas residuati dai processi di depurazione) ha dichiarato che “si stima che le prime aste potranno essere bandite entro la fine dell’anno”, aggiungendo che il testo della bozza di decreto “è stato trasmesso nel mese di aprile all’Arera ai fini dell’acquisizione del parere, atteso per l’inizio di giugno” e che “si provvederà ad acquisire anche il necessario parere della Conferenza unificata, a valle del quale sarà possibile procedere con la notifica formale del provvedimento in Commissione europea per la verifica dei profili di compatibilità con la disciplina in materia di Aiuti di Stato”.
(Giovedì 30 maggio 2024, https://www.quotidianoenergia.it/)
A.4 La realizzazione di un impianto solare per l’energia elettrica non può qualificarsi come manutenzione straordinaria
Il Consiglio di Stato, con sentenza del 24 maggio 2024, n. 4645 ha stabilito che la realizzazione di un impianto a concentrazione solare per la produzione di energia elettrica e termica non rientra nelle previsioni di cui all’art. 123, comma 1, del D.P.R. n. 380/2001 a norma del quale “l’installazione di impianti solari e di pompe di calore da parte di installatori qualificati, destinati unicamente alla produzione di acqua calda e di aria negli edifici esistenti e negli spazi liberi privati annessi, è considerata estensione dell’impianto idrico-sanitario già in opera”. Un intervento di questo tipo non può infatti qualificarsi come manutenzione straordinaria ai sensi dell’art. 3, lett. b) del D.P.R. n. 380/2001 ed è soggetto, quindi, al rilascio del titolo abilitativo.
(Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza del 24 maggio 2024, n. 4645, dal Quotidiano Giuridico)
Società, banca e impresa
B.1 L’inquadramento giuridico dell’attività agrituristica
Il Consiglio di Stato, con sentenza del 20 maggio 2024, n. 5451, ha affermato che “l’inquadramento dell’attività agrituristica … in quella agricola è subordinato alla condizione che l’utilizzazione dell’azienda agricola per fini di agriturismo sia caratterizzata da un rapporto di complementarità rispetto all’attività di coltivazione del fondo, di silvicoltura e di allevamento del bestiame, che deve comunque rimanere principale (ovvero … ‘prevalente’)”.
(Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza del 20 maggio 2024, n. 5451)
B.2 Trasferimento di società italiana in altro Stato UE: si applica la legge del luogo dove svolge l’attività
La Corte di giustizia dell’Unione europea, con sentenza del 25 aprile 2024 (causa C-276/22), ha chiarito che, nel caso di trasferimento di una società italiana in un altro Stato membro, gli articoli 49 e 54 TFUE, che regolano il principio della libertà di stabilimento nel territorio dell’Unione europea, devono essere interpretati nel senso che ostano alla normativa di uno Stato membro che prevede, in via generale, l’applicazione del suo diritto nazionale agli atti di gestione di una società stabilita in un altro Stato membro ma che svolge la parte principale delle sue attività nel primo Stato membro.
(Corte di Giustizia UE, sentenza del 25 aprile 2024, causa C-276/22, dal Quotidiano Giuridico)
Edilizia
B.3 La decadenza dal permesso di costruire per decorso di un anno dalla concessione del titolo necessita di un atto con efficacia dichiarativa
Il Consiglio di Stato, con sentenza del 16 maggio 2024 n. 4391, ha stabilito che l’operatività della decadenza della concessione edilizia, ex art. 15 del D.P.R. n. 308/2001, per decorso di un anno dal rilascio del titolo “necessita in ogni caso dell’intermediazione di un formale provvedimento amministrativo, seppur avente efficacia dichiarativa di un effetto verificatosi ex se e direttamente”.
(Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza del 16 maggio 2024, n. 4391)