La disciplina contenuta nel DL Agricoltura in materia di fotovoltaico
Nella serata di lunedì 6 maggio 2024 il Consiglio dei ministri ha diffuso un comunicato relativo all’approvazione del DL Agricoltura, il quale, tra le principali novità normative, limita l’installazione di pannelli fotovoltaici a terra nelle aree a destinazione agricola. Nello specifico, oggetto d’interesse per gli operatori di settore è l’articolo del suddetto provvedimento recante “Disposizioni finalizzate a limitare l’uso del suolo agricolo“.
La norma – nell’ultima versione fatta circolare dal governo e che potrebbe, tuttavia, essere ancora oggetto di modifiche prima della pubblicazione del provvedimento in Gazzetta Ufficiale – prevede l’aggiunta all’articolo 20 del D. Lgs. 8 novembre 2021, n. 199 del seguente comma 1-bis: “L’installazione degli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra di cui all’articolo 6-bis, lettera b), del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, in zone classificate agricole dai piani urbanistici vigenti, è consentita esclusivamente nelle aree di cui alle lettera a), limitatamente agli interventi per modifica, rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione degli impianti già installati, a condizione che non comportino incremento dell’area occupata, c), c-bis), c-bis.1), e c-ter) n. 2 e n. 3) del comma 8. Il primo periodo non si applica nel caso in cui gli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra siano oggetto di configurazioni di autoconsumo e comunità energetiche rinnovabili“.
Al secondo comma del suddetto articolo – sempre nell’ultima versione fatta circolare dal governo – viene inoltre specificato che “I procedimenti di autorizzazione in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto sono conclusi ai sensi della normativa vigente“.
Le aree agricole escluse dall’ambito di applicazione del provvedimento
In sintesi, la norma pone una notevole limitazione alla diffusione del fotovoltaico a terra, vietando l’installazione di pannelli solari sul suolo in tutte le aree a destinazione agricola, tranne alcune eccezioni. Come ha infatti annunciato il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica Gilberto Picchetto nella conferenza stampa tenutasi a seguito della riunione del Consiglio dei ministri di lunedì sera, rimane la possibilità di installare impianti fotovoltaici a terra in “territori che sono in parte compromessi…dove le speranze di coltivazione sarebbero minime” e cioè, nello specifico:
(i) i siti dove sono già stati installati impianti, i quali, tuttavia, potranno essere esclusivamente oggetto di interventi di modifica, rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione a parità di spazio occupato;
(ii) le cave e le miniere cessate, non recuperate o abbandonate o in condizioni di degrado ambientale, ovvero le porzioni di cave e di miniere non suscettibili di ulteriore sfruttamento;
(iii) i siti e gli impianti nella disponibilità delle società del gruppo Ferrovie dello Stato italiane e dei gestori di infrastrutture ferroviarie, nonché delle società concessionarie autostradali;
(iv) i siti e gli impianti nella disponibilità delle società di gestione aeroportuale all’interno dei sedimi aeroportuali, ivi inclusi quelli all’interno del perimetro di pertinenza degli aeroporti delle isole minori di cui all’allegato 1 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 14 febbraio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio 2017, ferme restando le necessarie verifiche tecniche da parte dell’Ente nazionale per l’aviazione civile (ENAC);
(v) le aree interne agli impianti industriali e agli stabilimenti, questi ultimi come definiti dall’articolo 268, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché le aree classificate agricole racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri dal medesimo impianto o stabilimento;
(vi) le aree adiacenti alla rete autostradale entro una distanza non superiore a 300 metri.
Ulteriori eccezioni al divieto di installazione di impianti FV a terra in area agricola
Nella medesima conferenza stampa, il ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida ha chiarito che con l’approvazione del provvedimento si è inteso “salvaguardare i fondi del Pnrr”; infatti, come specificato nel secondo periodo del comma 1-bis di cui all’art. 20, D. Lgs. 199/2021 introdotto dal DL Agricoltura, il divieto di installazione di impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra in aree a destinazione agricola non si applicherà agli impianti oggetto di configurazioni di autoconsumo e comunità energetiche rinnovabili.
Inoltre, il DL Agricoltura prevede una clausola di salvaguardia che fa salvi tutti procedimenti di autorizzazione in corso alla data di entrata in vigore del decreto, ai quali si continuerà ad applicare la normativa ad oggi vigente. Tuttavia, sarebbero necessari maggiori chiarimenti da parte del Cdm sul significato da attribuire alla perifrasi “procedimenti di autorizzazione attualmente in corso“. Ad oggi non è infatti chiaro se la clausola debba intendersi in senso restrittivo, includendo solo i progetti per cui è stata avviata la procedura di Via (o l’iter di Autorizzazione Unica) oppure debba intendersi in maniera più estensiva, come accennato dal ministro Pichetto in conferenza stampa, secondo cui la normativa tuttora vigente continuerebbe ad applicarsi anche ai progetti per cui è stato richiesto un preventivo di connessione alla rete. Tuttavia, è stato lo stesso ministro a specificare che, in ogni caso, “ci dovranno essere atti regolamentari per definire che cosa significa progetto iniziato“. Tale distinzione non è di poca importanza in quanto, a seconda dell’interpretazione che dovrà essere attribuita alla norma in questione, varierebbe considerevolmente la potenza degli impianti oggetto della clausola e ciò potrebbe quindi incidere considerevolmente sulla capacità dell’Italia di realizzare l’obiettivo previsto dal testo del Pniec inviato a Bruxelles lo scorso anno, che prevedeva il raggiungimento di una nuova capacità fotovoltaica di 57 GW entro il 2030.
I principali nodi problematici del DL Agricoltura
In attesa della pubblicazione del testo definitivo del provvedimento in Gazzetta Ufficiale, sono numerosi i punti che necessiterebbero di maggiori chiarimenti da parte del Cdm a tutela degli operatori di settore.
In primo luogo, come affermato dai ministri Pichetto e Lollobrigida durante la conferenza stampa di lunedì scorso, l’articolo in questione del DL Agricoltura non si applicherebbe all’agrivoltaico, sebbene non sia stato in alcun modo specificato se tale esclusione riguardi solamente gli impianti agrivoltaici avanzati così come definiti alla lettera e) di cui all’art. 1.1 delle Linee Guida in materia di Impianti Agrivoltaici e destinatari di meccanismi di incentivazione previsti dal Decreto del MASE entrato da poco in vigore in data 14 febbraio 2024, oppure comprenda anche gli impianti agrivoltaici base, che si limitano ad adottare “soluzioni volte a preservare la continuità delle attività di coltivazione agricola e pastorale sul sito di installazione“, come specificato alla lettera d) di cui all’art. 1.1. delle suddette Linee Guida.
Ad ogni modo, sebbene la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, in un tweet diffuso alle 8:30 della mattina del 7 maggio, abbia annunciato l’approvazione del DL Agricoltura dichiarando lo “Stop al fotovoltaico senza regole e più energia pulita senza consumare suolo agricolo“, non è chiaro quale sia effettivamente l’obiettivo dell’introduzione del divieto di installare impianti solari su terreni agricoli varato dal governo.
In primo luogo, colpisce l’approvazione di un simile provvedimento da parte dello stesso dicastero (il MASE) che pochi mesi fa ha incluso il fotovoltaico e l’agrivoltaico tra gli impianti oggetto del meccanismo di supporto disciplinato nel Decreto Fer – X, ad oggi ancora in attesa di approvazione.
Inoltre, non è chiaro se il provvedimento appena approvato debba intendersi come temporaneo o invece vada a sostituire del tutto l’individuazione delle aree idonee così come prevista dal D. Lgs. 199/2021 e che, dalle parole utilizzate dal ministro Lollobrigida nella conferenza stampa di lunedì 6 maggio, sembrerebbe un’impresa fallita e ormai archiviata. Sul punto, tra l’altro, si evidenzia come il Cdm abbia adottato un provvedimento in netto contrasto con la norma di cui all’art. 12, comma 7, del D. Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 recante “Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità“, secondo la quale “gli impianti di produzione di energia elettrica [impianti alimentati da fonti rinnovabili programmabili, o impianti alimentati da fonti rinnovabili non programmabili o comunque non assegnabili ai servizi di regolazione di punta] possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici“. Tale norma – a nostro modesto avviso – poteva già considerarsi uno strumento utile alla diffusione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili nel rispetto delle esigenze di tutela del settore agricolo e del paesaggio nel territorio italiano. Essa, infatti, era stata recentemente oggetto di analisi in una recente sentenza del Consiglio di Stato (n. 8284/2023) secondo cui “fra i principi della materia in esame vi sono certamente: – quello della compatibilità con le zone classificate agricole dai vigenti strumenti urbanistici, nonché – quello relativo alla massima diffusione delle fonti di energia rinnovabili, con conseguente limitazione della potestà regionale alla sola individuazione di specifici siti non idonei”.
Le reazioni degli operatori di settore dopo l’approvazione del DL Agricoltura
Subito dopo la conferenza stampa dei ministri Lollobrigida e Pichetto, immediata è stata la reazione di Italia Solare contro l’approvazione del provvedimento. In una lettera aperta al Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, l’associazione ha ribadito come il fotovoltaico non sia di ostacolo alla produzione agricola in quanto: “l’1% dei terreni agricoli occupati è sufficiente per realizzare il 50% dei 50 GW richiesti per raggiungere gli obiettivi del 2030, il restante 50% può essere installato sui tetti“, mentre l’adozione del DL Agricoltura non fa altro che “ritardare il raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione” e “aumentare la dipendenza dell’Italia dalle fonti energetiche fossili provenienti da paesi instabili“.