Settimana 18/2024 Rassegna Stampa

A. Energy Law

A.1 G7 Clima, Energia ed Ambiente: approvata la Carta di Venaria

A seguito della riunione del G7 Clima, Energia ed Ambiente, svoltasi nella Reggia di Venaria Reale di Torino dal 28 al 30 aprile 2024, i Paesi partecipanti si sono impegnati nel dare seguito agli obiettivi concordati alla COP 28 e ad attuare gli impegni già assunti nelle precedenti sessioni del G7. Tra le principali novità contenute nel documento finale del Vertice si evidenziano, sul fronte energetico, l’impegno dei firmatari a chiudere le proprie centrali a carbone al più tardi entro il 2035 o comunque entro una data compatibile con l’obiettivo di mantenere l’aumento di temperatura entro il grado e mezzo; sul fronte rinnovabili, l’obiettivo di sestuplicare la capacità degli accumuli di energia fino a 1.5 TW entro il 2030; sul fronte nucleare, la decisione di istituire un Gruppo di Lavoro sull’Energia da Fusione per condividere le migliori pratiche ed esplorare le aree di cooperazione per accelerare lo sviluppo e la dimostrazione di impianti a fusione, incoraggiando l’aumento degli investimenti privati e pubblici; infine, si è preso l’impegno politico di mettere fine a ogni dipendenza dal gas russo come misura di supporto all’Ucraina. È possibile visionare la versione integrale del documento al seguente link: https://www.mase.gov.it/sites/default/files/G7%20Climate%20Energy%20Environment%20Ministerial%20Communique%CC%80_eng_0.pdf.

(Martedì 30 aprile 2024, https://www.mase.gov.it/)

A.2 Superamento PUN: pubblicato in GU l’avviso del MASE

Nella Gazzetta Ufficiale n. 99 del 29 aprile 2024 è stato pubblicato il comunicato del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica relativo all’adozione del decreto entrato in vigore il 18 aprile scorso che prevede il superamento del Prezzo Unico Nazionale dell’energia elettrica con prezzi zonali a decorrere dal 1° gennaio 2025. In base al provvedimento, si ricorda che il passaggio dal PUN ai prezzi zonali avverrà tramite un meccanismo transitorio di perequazione finalizzato a compensare l’eventuale differenziale tra il prezzo zonale e il prezzo di riferimento calcolato dal GME e che verrà applicato almeno fino al 31 dicembre 2025.

(Martedì 30 aprile 2024, https://www.qualenergia.it/)

A.3 Maltempo al nord: sale la produzione di energia idroelettrica

Dall’inizio dell’anno 2024 le abbondanti piogge e nevi che hanno interessato l’arco alpino, in particolare tra il mese di marzo e aprile, hanno comportato nel comparto italiano un notevole aumento della produzione di energia idroelettrica, con incrementi tra il 50% e il 100%. In particolare, le Regioni dove l’incremento di generazione idroelettrica è stato più significativo sono Piemonte, Lombardia e Trentino-Alto Adige. Ciò rappresenta un dato incoraggiante considerato il ruolo cruciale che può giocare la spinta dell’idroelettrico nel territorio italiano per ridurre la dipendenza dai combustibili fossili e contenere i prezzi dell’energia. Dai dati diffusi da Terna nei giorni scorsi, infatti, è emerso che nei primi tre mesi di produzione dell’anno 2024 la produzione da fonte idrica è passata da 5 a 9 terawattora e di pari passo si è ridotta la produzione da impianti termoelettrici. Inoltre, da un confronto tra i prezzi dell’energia del mese di febbraio e quelli di aprile emerge una riduzione del costo a megawattora fino a 6-8 euro nelle ore notturne e fino a 16-18 euro nelle ore diurne, nel momento in cui entrano in funzione gli impianti fotovoltaici.

(Mercoledì 1° maggio 2024, https://www.ilsole24ore.com/)


B. Varie

Società, banca e impresa

B.1 L’amministratore di s.r.l. può votare il proprio compenso?

La Cassazione risponde al quesito in modo affermativo. Ritiene infatti che non sussista conflitto di interessi, ai sensi dell’art. 2479 ter, secondo comma c.c. nel caso in cui l’amministratore di s.r.l. voti per il proprio consenso. Secondo la Suprema Corte, infatti, “la fattispecie richiede (…) l’accertamento dell’esistenza di una situazione di conflitto di interessi tra il socio e la società, la decisività del voto espresso e la potenziale dannosità della delibera per gli interessi sociali; con particolare riferimento al primo requisito si osserva che il conflitto di interessi, da accertarsi non in termini astratti e ipotetici, ma con riferimento alla singola delibera, sussiste quando vi è, di fatto, un conflitto tra un interesse non sociale – quindi un interesse che non è in alcun modo riconducibile al contratto di società – e uno qualsiasi degli interessi che sono riconducibili a tale contratto e, quindi, che sono comuni ai soci (cfr. Cass. 13 marzo 2023, n. 7279; Cass. 12 dicembre 2005, n. 27387); la situazione di conflitto di interessi tra socio e società presuppone, dunque, che il primo si trovi nella condizione di essere portatore, con riferimento a una specifica delibera, di un duplice e contrapposto interesse – da un lato il proprio interesse di socio e dall’altro l’interesse della società – e che questa duplicità di interessi sia tale per cui il socio non possa realizzare l’uno se non sacrificando l’altro; pertanto, la circostanza che una siffatta delibera consenta al socio il conseguimento (anche) di un suo personale interesse non comporta, di per sé, un pregiudizio all’interesse sociale (cfr. Cass. 21 marzo 2000, n. 3312); in applicazione di tale principio è stato affermato che la deliberazione determinativa del compenso dell’amministratore non può considerarsi invalida per il mero fatto che essa sia stata adottata col voto determinante espresso dallo stesso amministratore che abbia preso parte all’assemblea in veste di socio, se non ne risulti altresì pregiudicato l’interesse sociale (così, Cass. 3 dicembre 2008, n. 28748)”.

(Cass. civ., Sez. I, ordinanza del 23 aprile 2024, n. 10889)

Edilizia

B.2 Il Consiglio di Stato chiarisce quando un intervento edilizio è idoneo a integrare una nuova costruzione

Il Consiglio di Stato, Sez. VI, con sentenza del 16 aprile 2024, n. 3438, ha stabilito che “a sostituzione della copertura leggera, consistente in travi frangisole con un tetto realizzando un ampliamento della superficie residenziale, integra una ‘nuova costruzione’ essendo riconducibile a tale nozione, come già affermato in giurisprudenza, ‘qualunque manufatto che sia fisicamente ancorato al suolo, il cui tratto distintivo e qualificante viene assunto nell’irreversibilità spazio-temporale dell’intervento, suscettibile di sostanziarsi o nella costruzione di manufatti edilizi fuori terra o interrati o nell’ampliamento di quelli esistenti all’esterno della sagoma stabilita”.

(Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza del 16 aprile 2024, n. 3438)