A.1 Il MASE pubblica la guida operativa sui sistemi di accumulo
Sul sito del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica è stata pubblicata la Guida Operativa “per la predisposizione della documentazione per le istanze di Autorizzazione Unica dei sistemi di accumulo elettrochimico in configurazione stand alone, ai sensi del D.L. 7/2002 (art.1, comma 2 quater, lettera b) e del D.lgs. 387/2003”. Oltre alla guida è possibile scaricare anche una check-list per la predisposizione degli elaborati e la modulistica di riferimento. Per maggiori informazioni è possibile contattare la Divisione IV – Infrastrutture e impianti di produzione energetici – Dirigente Dott.ssa Maria Rosaria Mesiano – Funzionario tecnico istruttore Ing. Stefano Starace (starace.stefano@mase.gov.it).
(Martedì 16 aprile 2024, https://www.mase.gov.it/)
A.2 Al via la consultazione del Piano Energetico della Regione Veneto
La Regione Veneto, in applicazione dell’art. 2 della legge regionale 27 dicembre 2000, n. 25 concernente le “Norme per la pianificazione energetica regionale, l’incentivazione del risparmio energetico e la sviluppo delle fonti rinnovabili di energia”, ha adottato il Nuovo Piano Energetico Regionale (NPER) con la delibera regionale n. 335 del 4 aprile 2024, il quale definisce le linee di indirizzo e di coordinamento della programmazione in materia di promozione delle fonti rinnovabili e del risparmio energetico in attuazione di quanto previsto dalla normativa di settore europea, nazionale e regionale e sulla base del quale verranno approvate politiche regionali in materia energetica da qui al 2030. Prima di arrivare all’approvazione definitiva, il Piano sarà sottoposto a consultazione pubblica come previsto dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. e della DGR n. 545/2022., per poi essere sottoposto al voto finale in Consiglio Regionale, probabilmente dopo l’estate 2024.
(Giovedì 17 aprile 2024, https://www.regione.veneto.it/)
A.3 La Corte di giustizia UE si pronuncia sulla conformità alle norme e ai principi dell’Unione europea della disciplina italiana in materia di importazione di energia da fonti non rinnovabili
La Corte di giustizia dell’Unione europea ha riconosciuto la conformità alle norme europee della disciplina italiana, la quale impone agli importatori di energia elettrica proveniente da un altro Stato membro, la cui provenienza da fonti rinnovabili non può essere dimostrata attraverso garanzie di origine, di acquistare presso produttori nazionali certificati di attestazione dell’origine rinnovabile della fonte o energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili in proporzione al quantitativo di energia importata, prevedendo, inoltre l’irrogazione di una sanzione in caso di inosservanza di tale obbligo. I produttori nazionali di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili non sono invece tenuti ad un siffatto obbligo di acquisto.
(Corte di giustizia dell’Unione europea, sez. II, sentenza del 7 marzo 2024, C-558/22; www.giustizia-amministrativa.it)
A.4 I nuovi strumenti del GSE sulle Comunità energetiche
Il GSE ha pubblicato online due nuovi strumenti per agevolare la diffusione delle Cer e per creare consapevolezza sui benefici sociali, ambientali ed economici che derivano dal’adesione a questo nuovo modello di condivisione dell’energia. Il primo è una sezione dedicata ai casi d’uso più comuni per i clienti finali, mentre il secondo è la prima newsletter del GSE, interamente dedicata alle Cer, che è possibile ricevere compilando l’apposito form che si trova sul sito del GSE.
(Lunedì 15 aprile 2024, https://www.gse.it/)
A.5 Proseguono gli iter normativi dei Decreti PNRR e FER X
Dopo tre giorni di votazioni, venerdì 12 aprile la Commissione Bilancio della Camera ha concluso l’esame del DL PNRR, che è stato approvato dalla Camera nella giornata di giovedì 18 aprile, con 140 voti a favore, 91 contrari e 3 astenuti e di conseguenza il testo passerà ora al Senato. Nel frattempo, il Decreto Fer X sta per essere inviato all’Arera e alla Conferenza unificata, per poi essere trasmesso a Bruxelles per l’approvazione della Commissione UE.
(Giovedì 18 aprile 2024, https://www.lapresse.it/; mercoledì 10 aprile 2024, https://www.quotidianoenergia.it/)
Contrattualistica
B.1 Riduzione della penale, quale criterio seguire?
La Cassazione, pronunciandosi su una domanda di riduzione della penale, ha affermato che “ai fini dell’esercizio del potere di riduzione della penale, il giudice non deve valutare l’interesse del creditore con esclusivo riguardo al momento della stipulazione della clausola – come sembra indicare l’art. 1384 cod. civ., riferendosi all’interesse che il creditore ‘aveva’ all’adempimento – ma tale interesse deve essere valutato anche con riguardo al momento in cui la prestazione è stata tardivamente eseguita, poiché anche nella fase attuativa del rapporto trovano applicazione i principi di solidarietà, correttezza e buona fede, di cui agli artt. 2 Cost., 1175 e 1375 cod. civ., conformativi dell’istituto della riduzione equitativa, dovendosi intendere, quindi, che la lettera dell’art. 1384 cod. civ., impiegando il verbo avere all’imperfetto, si riferisca soltanto all’identificazione dell’interesse del creditore, senza impedire che la valutazione di manifesta eccessività della penale tenga conto delle circostanze manifestatesi durante lo svolgimento del rapporto (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 11908 del 19-06-2020, Rv. 658162 – 01)”.
(Cass. civ., Sez. II, ordinanza del 12 aprile 2024, n. 10014)
Società, banca e impresa
B.2 Come si quantifica il danno degli amministratori in caso di incompletezza di dati contabili?
La Cassazione, con recente sentenza, ha affermato che “in caso d’impossibilità di una ricostruzione analitica dovuta all’incompletezza dei dati contabili, (…) il giudice può avvalersi, ai fini della liquidazione del danno, del criterio presuntivo della differenza dei netti patrimoniali (Cass. n. 4347 del 2022) ovvero di quello equitativo della differenza tra il passivo accertato e l’attivo liquidato in sede fallimentare (Cass. n. 19733 del 2015), sempre che sia stato allegato un inadempimento degli amministratori almeno astrattamente idoneo a porsi come causa del danno lamentato e siano state specificate le ragioni impeditive di un rigoroso distinto accertamento degli effetti dannosi concretamente riconducibili alla condotta dell’amministratore (Cass. SU n. 9100 del 2015; Cass. n. 38 del 2017; Cass. n. 13220 del 2021). La mancanza di scritture contabili, al pari della sommarietà delle stesse o della loro inintelligibilità, se, dunque, non è di per sé sufficiente a giustificare la condanna degli amministratori (e dei sindaci che, con la loro inerzia, vi abbiano concorso) in misura corrispondente alla differenza tra passivo accertato e attivo liquidato in sede fallimentare”.
(Cass. civ., Sez. I, ordinanza del 16 aprile 2024, n. 10198)