A.1 Aree idonee: approvata la proposta di legge della Regione Marche
In data 19 marzo 2024 il Consiglio regionale della Regione Marche ha approvato una proposta di legge che definisce la disciplina transitoria per le autorizzazioni concernenti la realizzazione di impianti fotovoltaici a terra, nel rispetto della compatibilità ambientale e paesaggistica, in attesa di una disciplina definitiva a livello nazionale. In particolare, la nuova proposta di legge prevede, all’art. 3, comma 2, che “costituisce altresì parametro per l’insediamento nelle zone classificate agricole dagli strumenti urbanistici comunali di impianti fotovoltaici con moduli posizionati a terra o agrivoltaici con potenza uguale o superiore ad 1 MWp, l’obbligo di asservire all’impianto medesimo altre zone classificate agricole dagli strumenti urbanistici comunali per una superficie pari almeno a 10 volte l’area occupata dall’impianto medesimo, insistenti sullo stesso territorio provinciale o di province contermini”.
(Martedì 19 marzo 2024, https://www.consiglio.marche.it/)
A.2 Biometano: firmato il decreto pratiche ecologiche
Il decreto ministeriale pratiche ecologiche, firmato dal Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica Gilberto Pichetto, è ora sottoposto al controllo da parte della Corte dei Conti. Il provvedimento prevede un contributo in conto capitale, pari a un massimo del 65% delle spese e fino a 600 mila euro, rivolto a imprese e progetti di investimento che vogliano promuovere lo sviluppo del biogas e azioni per l’efficienza in agricoltura ed è finalizzato a raggiungere l’obiettivo del PNRR per il quale sono stanziati fondi pari a 193 milioni di euro. Nello specifico, 124 milioni di euro saranno stanziati per interventi finalizzati a migliorare l’efficienza degli impianti a biogas esistenti e non convertibili a biometano. Con 54 milioni di euro verranno finanziati macchinari per la distribuzione efficiente del concime organico. 15 milioni saranno invece destinati alla sostituzione di vecchi trattori con nuovi modelli dotati di strumenti per l’agricoltura di precisione e alimentati esclusivamente a biometano.
(Sabato 16 marzo 2024, https://www.mase.gov.it/)
A.3 Carenza di adesioni ai bandi PNRR per l’idrogeno
Non hanno avuto molto successo i due bandi PNRR pubblicati a novembre dal MASE per supportare lo sviluppo dell’idrogeno verde in Italia. Le gare hanno infatti assegnato meno di 50 milioni di euro complessivi sui 200 milioni di euro disponibili. Il Ministero ha quindi deciso di indire una nuova procedura dal 29 marzo al 13 maggio per cui saranno stanziati 93 milioni di euro.
(Venerdì 15 marzo 2024, https://www.quotidianoenergia.it/)
A.4 T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III-stralcio, sentenza 19.3.2024, n. 5464
Con questa recente sentenza, il T.A.R. del Lazio, sede di Roma, ha ribadito alcuni importanti principi di diritto in tema di controlli esperiti dal GSE e di revoca degli incentivi erogati. In primo luogo, secondo i principi espressi dall’Adunanza Plenaria n. 18/2020, i provvedimenti di decadenza (da benefici concessi) del GSE non sono riconducibili al paradigma dell’autotutela, in quanto espressione di un potere di verifica, accertamento e controllo, di natura doverosa ed esito vincolato. In secondo luogo, il provvedimento con cui il GSE dichiara la decadenza dal beneficio concesso non si connota affatto di natura sanzionatoria, differenziandosi dalla sanzione sia sul piano dell’elemento soggettivo, non richiedendo né dolo né colpa, sia sul piano dell’effetto ablatorio, che è limitato e coincide “al massimo” con l’utilità già concessa mediante il provvedimento ampliativo (cfr. TAR Roma n. 8684/2023; 5254/2023; nello stesso senso, ex multis, Adunanza Plenaria n. 18/2020). Si tratta, in particolare, di un potere espressione di una funzione di “polizia amministrativa”. La decadenza non ha quindi natura sanzionatoria, ma piuttosto ripristinatoria di un assetto procedimentale alterato dalla erronea asseverazione della presenza di requisiti viceversa mancanti, con la conseguenza che non trova applicazione il termine di 18 mesi di cui all’art. 21-nonies della legge n. 241/1990. In terzo luogo, la richiesta di restituzione dei benefici già erogati (al privato) non è espressione di una distinta e automa volontà provvedimentale rispetto a quella oggetto dei provvedimenti di decadenza dai benefici concessi, bensì rappresenta un atto esecutivo, conseguente alla qualifica di indebito oggettivo assunta dalle somme erogate per effetto della determinazione di decadenza (in tal senso, ex multis: C. di St. n. 640/2023; n. 6241/2020).
(T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III-stralcio, sentenza 19.3.2024, n. 5464, www.giustizia-amministrativa.it)
A.5. Regione Friuli-Venezia Giulia: bando per incentivi alle nuove imprese per lo sviluppo di impianti fotovoltaici
La Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia, in attuazione del Programma regionale (PR) FESR FVG 2021-2027, intende erogare incentivi finalizzati a promuovere il rafforzamento ed il rinnovamento del sistema produttivo . Possono beneficiare dei contributi le Nuove imprese PMI (cioè costituite da non più di 36 mesi dalla richiesta del sostegno) e gli Aspiranti imprenditori (cioè persone fisiche intenzionate a costituirsi come PMI) che abbiano sviluppato un’idea progettuale con la definizione di un business plan. Tra le spese finanziabili rientrano anche l’acquisto e l’installazione di impianti per produzione di energia da fonte rinnovabile (fotovoltaico) e le consulenze e spese tecniche per progettazione, installazione e collaudo degli stessi. La spesa ammissibile non è soggetta ad alcun limite. L’importo massimo del contributo concedibile è pari ad euro 60.000,00 nel caso in cui il beneficiario realizzi il progetto in 12 mesi ed è pari ad euro 70.000,00 nel caso in cui il beneficiario realizzi il progetto in 4 mesi. La domanda può essere presentata dalle ore 10:00 del 28 febbraio 2024 alle ore 12:00 del 28 giugno 2024.
(Mercoledì 28 febbraio 2024, https://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/)
Società, banca e impresa
B1. Inosservanza del dovere di vigilanza e responsabilità degli organi sociali
La Cassazione, con ordinanza n. 4617 del 2024, ha affermato il principio per il quale “in tema di responsabilità degli organi sociali, la configurabilità dell’inosservanza del dovere di vigilanza imposto ai sindaci dall’art. 2407, comma 2, c.c. non richiede l’’individuazione di specifici comportamenti che si pongano espressamente in contrasto con tale dovere, ma reputa sufficiente che essi non abbiano rilevato una macroscopica violazione o comunque non abbiano in alcun modo reagito di fronte ad atti di dubbia legittimità e regolarità, così da non assolvere l’incarico con diligenza, correttezza e buona fede, eventualmente anche segnalando all’assemblea le irregolarità di gestione riscontrate o denunciando i fatti al Pubblico Ministero per consentirgli di provvedere ai sensi dell’art. 2409 c.c.”.
(Cass. civ., Sez. I, ordinanza 21 febbraio 2024, n. 4617)
Imposte
B2. Edificabilità dell’area e determinazione della base imponibile
La Cassazione ha affermato che “in tema di Ici, (…) l’edificabilità di un’area, ai fini dell’applicabilità del criterio di determinazione della base imponibile fondato sul valore venale, deve essere desunta dalla qualificazione ad essa attribuita nel piano regolatore generale adottato dal Comune”.
(Cass. civ., Sez. V, ordinanza 13 marzo 2024, n. 6690)