Settimana 4/2024 Rassegna Stampa

A. Energy Law

A.1 Il MASE pubblica il decreto CER

In data 23 gennaio 2024 il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha pubblicato sul proprio sito il testo del decreto sulle Comunità energetiche e l’autoconsumo diffuso, dopo l’avvenuta registrazione del provvedimento da parte delle Corte dei Conti. Si ricorda che il decreto prevede due incentivi tra loro cumulabili per favorire lo sviluppo delle Cer: un contributo a fondo perduto fino al 40% dei costi ammissibili tramite i fondi PNRR a favore delle comunità i cui impianti sono realizzati nei comuni sotto i cinquemila abitanti e una tariffa incentivante sull’energia rinnovabile prodotta e condivisa per tutto il territorio nazionale. Entro i successivi 30 giorni dalla pubblicazione del decreto saranno approvate dal MASE le regole operative che disciplineranno i modi e i tempi di erogazione degli incentivi. Successivamente il GSE, quale gestore della misura, entro 45 giorni dall’approvazione delle regole operative, attiverà sul proprio sito i portali tramite i quali presentare richiesta di accesso agli incentivi.

(Mercoledì 24 gennaio 2024, dalla Staffetta Quotidiana)

A.2 PAS per impianti eolici “on shore” e decadenza dagli incentivi

Con la sentenza dell’11 gennaio 2024, n. 369, il Consiglio di Stato, Sezione Seconda, ha enunciato un principio di diritto assai utile per gli operatori di settore. Nella fattispecie si trattava di un impianto eolico “on shore” e dell’impugnazione del provvedimento di decadenza dall’incentivo emesso dal GSE per mancanza del titolo o, meglio, perché la voltura della PAS – a seguito della cessione dell’impianto alla società ricorrente – era stata formalizzata (dal Comune competente) in una data successiva alla richiesta di accesso agli incentivi previsti per gli impianti eolici “on shore”. I Giudici di Palazzo Spada hanno dichiarato l’illegittimità del provvedimento così emesso dal GSE perché la PAS è un atto di natura soggettivamente ed oggettivamente privata, con la conseguenza che acquista efficacia senza la necessità di un’autorizzazione ad hoc da parte dell’Amministrazione competente. Quello che rileva, invece, è che il trasferimento della PAS si sia sostanzialmente perfezionato sotto il profilo civilistico.

(Giovedì 11 gennaio 2024, www.giustiziaamministrativa.it)

A.3 D.L. Energia: contributi al GSE per titolari di impianti di potenza superiore a 20 kW

Il c.d. D.L. Energia (del 9.12.2023, n. 181) ha introdotto – all’art. 4, comma 2 – un contributo da corrispondere al GSE e a carico dei titolari di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di potenza superiore a 20 kW, che abbiano acquisito il titolo per la costruzione degli stessi impianti tra il 1° gennaio 2024 e il 31 dicembre 2030. Il contributo previsto è pari a 10 euro per ogni kW di potenza dell’impianto, per i primi tre anni dalla data in esercizio. E ciò con la finalità di alimentare un fondo da ripartire tra le regioni per l’adozione di misure per la decarbonizzazione e la promozione dello sviluppo sostenibile del territorio. Questa misura aveva suscitato non poche perplessità tra gli operatori, tant’è che sono allo studio della Camera degli emendamenti che prevedono una possibile soppressione del comma 2 di cui all’art. 4 D.L. Energia.

(Giovedì 25 gennaio 2024, www.camera.it)


B. Varie

Contrattualistica

B.1 Difformità tra planimetrie e contratto: questione di fatto riservata al Giudice di merito

Secondo l’ordinanza n. 1922 del 18 gennaio 2024 della Cassazione, “la difformità tra i dati risultanti da un contratto avente ad oggetto beni immobili e la richiamata planimetria, ad esso allegata, involge una questione di fatto, che il giudice di merito deve risolvere ricostruendo la volontà delle parti alla luce del testo complessivo degli atti, rimanendo la sua decisione sindacabile in sede di legittimità soltanto sotto i profili del rispetto dei criteri legali di interpretazione e del difetto di motivazione”.

(Cassazione Civile, Sez. II, Ordinanza 18 gennaio 2024, n. 1922)

Edilizia

B.2 Insediamenti produttivi contrastanti lo strumento urbanistico ex art. 5 D.P.R. 20/10/1998 n. 447

La procedura semplificata per la variazione di strumenti urbanistici preordinata all’autorizzazione di insediamenti produttivi contrastanti con il vigente strumento urbanistico di cui all’art. 5 D.P.R. 20/10/1998 n. 447 “ha carattere eccezionale non solo in quanto derogatoria… della procedura ordinaria di formazione dello strumento urbanistico, ma soprattutto perché introduce una procedura accelerata, a iniziativa privata, di eventuale revisione dello strumento urbanistico, invertendo così i rapporti e i ruoli circa la valutazione degli interessi all’ordinato e generale assetto del territorio”. Lo stabilisce il Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza 15 gennaio 2024, n. 469.

(Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza 15 gennaio 2024, n. 469)

B.3 L’ordinanza di demolizione può legittimamente essere emanata nei confronti del proprietario dell’immobile anche se egli non è responsabile della realizzazione dell’opera abusiva

 “L’art. 31, commi 2 e 3, del d.P.R. n. 380/2001 individua quali destinatari della sanzione demolitoria, in forma non alternativa ma congiunta, il proprietario e il responsabile dell’abuso; di conseguenza l’ordinanza di demolizione può legittimamente essere emanata nei confronti del proprietario dell’immobile anche se egli non è responsabile della realizzazione dell’opera abusiva, in quanto gli abusi edilizi integrano illeciti permanenti sanzionati in via ripristinatoria, a prescindere dall’accertamento del dolo o della colpa o dall’eventuale stato di buona fede del proprietario rispetto alla commissione dell’illecito”. “L’ordinanza di demolizione di un immobile abusivo ha natura di atto dovuto e rigorosamente vincolato, con la conseguenza che essa è supportata da un’adeguata e sufficiente motivazione se contiene la descrizione delle opere abusive e le ragioni della loro abusività”. Lo stabilisce il Consiglio di Stato, Sez. VII, sentenza 22 gennaio 2024, n. 655.

(Consiglio di Stato, Sez. VII, sentenza 22 gennaio 2024, n. 655)